Bonifica siti contaminati

La procedura per la Bonifica dei Siti contaminati è normata dal Titolo V della Parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).

Il compito principale che le norme affidano al Comune è quello della gestione dei procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 152/2006. Le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del Decreto sono di competenza della Provincia e, a seguito dell’emanazione della L.R. 13/2015, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE. In capo al SAC ricade anche l’attestazione dell’avvenuta bonifica dei siti secondo progetto e ripristino (anche eventualmente condizionato) agli usi urbanistici consentiti.

I procedimenti di bonifica sono rappresentati da tre distinte fasi: caratterizzazione (indagine dettagliata sulla situazione dei suoli e della falda), analisi di rischio per valutare la sussistenza di rischi sanitari ed ambientali ed infine, se necessario, il Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza Permanente.

Tutte le fasi, anche accorpate, devono essere analizzate in sede di Conferenza dei Servizi e approvate.

Telefono: 0544 482495

Ufficio Tutela Ambiente

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Orari: Riceve su appuntamento