01 Febbraio 2022

Odg – Richiedere al Governo il rimborso per l’addizionale provinciale dell’accisa dell’energia elettrica da destinarsi alla riduzione della bolletta

Veronica Verlicchi – capogruppo La Pigna – Città, Forese, Lidi

Premesso che

la legge di Bilancio per il 2022, tra gli interventi previsti dispone misure per la crescita, l’internazionalizzazione e l’accesso al credito delle imprese.

Posto che

l’attuale situazione economica dovuta al protrarsi degli effetti della  pandemia,  ha ridotto  la  liquidità  per  le  imprese.

É previsto un possibile  rincaro  delle  bollette di  luce e  gas; secondo  i  nuovi  dati  di  mercato  emersi  si  tratterebbe  di  un  rincaro  di  elettricità  +52%, e  del  gas  +61%. 

Trattasi di cifre  rilevanti  sia  per  le  famiglie  sia per  le  imprese.

In merito all’addizionale  provinciale  accise  energia  elettrica  2010  e  2011  per  cui  è data possibilità  di  richiedere  il  rimborso  al  fornitore,  la  Cassazione  ha  stabilito  con due  diverse  sentenze  che  l’addizionale stabilita  in  Italia, é  incompatibile  con  la normativa  comunitaria  e quindi  dal  01/01/2012, ed è stata  per  tanto abrogata

Attraverso  le  due  sentenze  della  Corte  di  Cassazione  (la  n.  27099  e  la  n.  27101  del 23/10/2019)  è  stato  chiarito  che  “le  imposte  addizionali  sul  consumo  di  energia elettrica  di  cui  all’art.  6,  comma  3,  del  d.l.  511  del  1988,  sono  dovute,  al  pari  delle accise,  dal  fornitore  al  momento  della  fornitura  di  energia  elettrica  al  consumatore finale  e,  nel  caso  di  pagamento  indebito,  unico  soggetto  legittimato  a  presentare istanza  di  rimborso  all’Amministrazione  finanziaria  ai  sensi  dell’art.  14  del  d.lgs.  504 del  1995 e  dell’art. 29, comma  2, della legge n. 428 del  1990 è  il  fornitore”.

Inoltre,  “Il  consumatore  finale  dell’energia  elettrica,  a  cui  sono  state  addebitate  le imposte  addizionali  sul  consumo  di  energia elettrica  di  cui  all’art. 6, comma  3, del  D.L. n.  511  del  1988  da  parte  del  fornitore,  può  agire  nei  confronti  di  quest’ultimo  con l’ordinaria  azione  di  ripetizione  di  indebito  e,  solo  nel  caso  in  cui  tale  azione  si  riveli impossibile  o  eccessivamente  difficile  con  riferimento  alla  situazione  in  cui  si  trova  il fornitore,  può   eccezionalmente   chiedere   il   rimborso   nei   confronti dell’amministrazione  finanziaria,  nel  rispetto  del  principio  unionale  di  effettività  e previa  allegazione  e  dimostrazione  delle  circostanze  di  fatto  che  giustificano  tale legittimazione  straordinaria.”

Dato atto che

le  due  sentenze della  Cassazione  citate  hanno  pertanto  dichiarato  l’inapplicabilità delle  norme   istitutive  dell’addizionale   provinciale  sull’accisa  relativa   all’energia elettrica  (abrogata  nel  2012)  in  quanto  incompatibili  con  la  normativa  della  Comunità Europea  (Direttiva  2008/118/CE);

visto che

è possibile richiedere il rimborso di quanto  indebitamente  versato  negli  anni  2010  e  2011 e conseguentemente ogni  impresa che  abbia  pagato  in  quegli  anni  le  addizionali  citate  (addebitate  dai  fornitori  nelle bollette),  può  chiederne  il  rimborso  al  fornitore  di  energia  elettrica  dei  due  anni  in questione. É di tutta evidenza che risolvendo  il  sopracitato  nodo  dei  rimborsi  dell’addizionale provinciale  (stimati  in  almeno  3  mld  €)  sulle  accise  dell’energia  elettrica  pagata  negli anni  2010  e  2011  sarebbe  possibile,  almeno  in  parte  assorbire  l’abnorme  rialzo  dei costi   dell’energia,   oltre   che   dare   liquidità   immediata   alle   aziende   a   fronte dell’emergenza  Covid-19 e a risparmiare  tempi  e costi  delle querelle  giudiziarie.

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

a  richiedere al Governo di  prevedere  la  possibilità di  un  rimborso  diretto  a  favore  delle  aziende,  delle  somme corrisposte  a  titolo  di  traslazione  dell’addizionale  provinciale  all’accisa  sull’energia elettrica,  mediante  attribuzione  di  un  credito  d’imposta  ripartito  in  quote  paritarie  nel triennio  decorrente  dalla  domanda  di  rimborso,  al  fine  di  risolvere  l’annoso  problema dei  rimborsi  delle addizionali  per destinare tale rimborso alla diminuzione della bolletta elettrica.