16 Febbraio 2022

Interrogazione – Richiesta di intervento urgente su via Salietti – Segnalazione di uno stato di pericolo

Renato Esposito – Vice Capogruppo Fratelli d’Italia

PREMESSO

Che ho già avuto modo di segnalare in più occasioni (Q.T del 10/12/2021 e Interrogazione del 13/12/2021) lo stato di grave degrado del manto stradale di VIA SALIETTI, non ottenendo alcuna risposta utile;

CONSIDERATA

la risposta data nella seduta del Consiglio del 25/01/2022 dall’Assessore competente, nella quale si afferma in pratica che l’inerzia dell’amministrazione comunale è dovuta alla proprietà privata di parte della strada come si evince dall’estratto della seduta (pag. 13 – 14 – 15):

(pg.14 – … Via Salietti è suddivisa in due tratti: il primo adiacente alla via faentina è di proprietà privata del centro direzionale San Biagio…. Ora il degrado della pavimentazione stradale all’interno che viene segnalata è proprio quella che ricade all’interno del tratto privato ed è causato dall’apparato radicale dei pini che sono collocati sempre in un’area privata.);

VISTE

le sentenze della CASSAZIONE (Sez. 3, Sentenza n. 39186 del 04/11/2010; Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011; Sez. 6 civile, Sentenza n. 3216 del 07/02/2017) dalle quali si evince che se la strada è privata, ma aperta al pubblico transito, il Comune è responsabile della sua manutenzione.

A tal riguardo la Suprema Corte con la sentenza 23562/2011 ha rilevato, come più volte si era già espressa in precedenza, che il Comune deve provvedere alla manutenzione delle strade, nonché delle aree limitrofe alle stesse, atteso che è comunque obbligo il pubblico transito, si assume anche l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non venga trascurata. Ciò costituisce un preciso dovere della P.A., integrando gli estremi della colpa, determinandone altresì, la responsabilità per gli eventuali danni causati all’utente dell’area, non essendo rilevante la circostanza che la manutenzione spetti al proprietario dell’area medesima (Sez. 3, sentenza n.7 del 04/0 1/2010, Rv. 610958).

Orbene, la Cassazione ha stabilito che bisognerà attenersi al seguente principio di diritto:

“È in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministratore comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione”.

Si interroga il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere

  1. Se e quando si intende rimettere in sicurezza la via SALIETTI, rimuovendo con urgenza l’attuale stato di grave pericolo per i nostri concittadini, automobilisti o pedoni che siano, dovuto all’estremo degrado del manto stradale;
  2. Nel caso in cui dall’inerzia dell’amministrazione comunale derivassero danni o grave pregiudizio a qualcuno, sarà dallo scrivente valutata l’ipotesi di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per omissione di atti d’ufficio.