Quando posso iniziare i lavori dopo la presentazione di una CILA o di una SCIA?

La norma regionale parla espressamente di efficacia decorsi 5 gg lavorativi in caso di SCIA (cfr. art. 14 co. 4 L.R. 15/2013 e smi.). Analogamente (come peraltro indicato nella modulistica regionale al punto C.6.2, pag. 3) lo stesso termine si intende applicabile anche per l’inizio lavori di una CILA. Resta fermo che in entrambi i casi, qualora ci siano degli atti presupposti e/o da acquisirsi in conferenza di servizi, l’efficacia decorre dalla conclusione positiva della Conferenza di servizi ovvero dalla comunicazione agli interessati della determinazione finale della conferenza stessa o dal perfezionamento degli atti presupposti.
Il termine dei 5 giorni non trova applicazione in caso di pratiche da presentare tramite SUAP poiché, in base a quanto previsto dal DPR 160/2010, la SCIA ordinaria ha efficacia immediata.

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