L’iscrizione all’A.I.R.E. permette di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
Il cittadino che si trasferisce all’estero può presentare, prima della partenza, dichiarazione di pre iscrizione A.I.R.E presso l’ufficio Anagrafe, ma l’iscrizione viene perfezionata solo al ricevimento del modello di iscrizione dell’interessato da parte dell’Autorità consolare. Se trascorso un anno dalla dichiarazione resa all’Anagrafe non perviene la relativa iscrizione A.I.R.E dalle Rappresentanze consolari, viene avviato un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità a carico del cittadino.
Il cittadino iscritto all’A.I.R.E ha inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzo all’interno del medesimo Stato di trasferimento in altro Stato estero.
Info tel. 0544 485503 – aire@comune.ravenna.it
La recente legislazione in materia (D.L. 25 giugno 2008 n. 112) ha previsto che entro i sei mesi successivi all’iscrizione all’AIRE, i Comuni provvedano a confermare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio – in pratica quella dell’ultimo domicilio fiscale – l’effettività della cessata residenza.
La Legge prevede un periodo triennale, a partire dall’iscrizione all’AIRE, in cui il cittadino è “sottoposto a vigilanza” da parte del Comune e dall’Agenzia delle Entrate, per controllare l’effettività della dimora all’estero nel tempo.
Il comma 17 prevede, inoltre, che detto controllo si svolga, in fase di prima attuazione, per tutti gli iscritti all’AIRE dal 1 gennaio 2006.