02 Maggio 2020

Modalità di accesso a parchi, pinete e altri spazi e luoghi pubblici e privati del territorio del comune di Ravenna dal 4 al 17 maggio, al fine di evitare assembramenti

Coerentemente con le normative nazionali e regionali sul contenimento e il contrasto della diffusione del Coronavirus (in particolare con il decreto firmato dal presidente del Consiglio il 26 aprile e con l’ordinanza firmata dal presidente della Regione il 30 aprile, che consentono la riapertura di alcuni spazi e la ripresa di alcune attività, purché esse si possano svolgere senza creare assembramenti e mantenendo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza) il sindaco Michele de Pascale ha firmato oggi un’ordinanza, in vigore da lunedì 4 maggio a domenica 17, che definisce le modalità di accesso a parchi, pinete e altri spazi e luoghi pubblici e privati del territorio del comune di Ravenna, al fine appunto di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza. Le disposizioni sono quindi in larga parte legate a provvedimenti nazionali.

“Le nuove ordinanze di Regione e Comune – dichiara il sindaco Michele de Pascale – non devono essere intese come una ripresa dei momenti conviviali, ma come una possibilità delle persone di uscire individualmente per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta dopo due mesi di lockdown.
Sono consapevole dei sacrifici che tutti noi stiamo facendo. Le misure di contenimento stanno dando i risultati sperati, ma dobbiamo ancora continuare a mantenere la massima cautela. Riacquisiremo la nostra socialità, ma gradualmente e in sicurezza; se nelle aree verdi pubbliche si dovessero rilevare assembramenti saremmo costretti a contingentare gli ingressi o a chiuderle nuovamente. Ma sono convinto che non servirà e faccio appello al senso di responsabilità individuale dei ravennati già ampiamente dimostrato fino ad ora; questa consapevolezza e questo senso civico ci servono tanto di più nella fase di ripartenza”.

Questi i contenuti:

Norme di carattere generale:
· è consentito esclusivamente fare attività sportiva o motoria, comprese passeggiate con cani al guinzaglio nelle aree in cui è permesso, utilizzando la sentieristica ove esistente
· tali attività devono essere svolte da soli, a meno che non si tratti di persone conviventi; possono essere accompagnati i minori e le persone non autosufficienti
· devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate
· sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l’uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini
· è vietata ogni forma di assembramento
· nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso a servizi pubblici e privati, attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti

Pinete:
sono chiusi gli spazi adibiti a grigliate e pranzi al sacco nelle aree pinetali comunali
sono vietate ovunque all’interno delle pinete e dei parchi grigliate, pic-nic e attività analoghe
è consentito l’accesso a piedi o in bicicletta purché in forma individuale. È sempre consentito l’accompagnamento di minori e persone non autosufficienti
possono essere utilizzate le aree di sosta e parcheggio autorizzate nelle modalità e negli orari previsti dal regolamento comunale delle pinete di San Vitale e Classe

Parchi e giardini pubblici:
· nei parchi e giardini pubblici è consentito l’utilizzo di panchine e tavoli, purché avvenga singolarmente e per soste limitate, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando ogni forma di assembramento; è consentito l’utilizzo simultaneo da parte di minore o di persona non autosufficiente e del proprio accompagnatore

Aree di sgambamento cani poste nei parchi e nelle aree verdi:
· è consentito l’utilizzo delle aree di sgambamento cani poste nei parchi e nelle aree verdi, ad un solo accompagnatore per volta; nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzo dell’area, il fruitore non può utilizzare l’area di sgambamento per più di 15 minuti consecutivi

Spiagge e arenili
· si ricorda che sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresa la battigia ai sensi di quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna del 30 aprile

Dighe foranee e moli guardiani
· è vietato l’accesso al pubblico alle dighe foranee e ai moli guardiani del porto di Ravenna, come disposto con l’ordinanza numero 06/2020 dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna; l’accesso è consentito per attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni, nelle modalità stabilite dalla suddetta ordinanza.

Capanni da pesca:
· è consentito l’accesso ai capanni da pesca, per attività di pesca o per attività manutentive, in modalità esclusivamente individuale