Coerentemente con le normative nazionali e regionali sul contenimento e il contrasto della diffusione del Coronavirus (in particolare con il decreto firmato dal presidente del Consiglio il 26 aprile e con le ordinanze firmate dal presidente della Regione il 30 aprile e il 6 maggio che consentono la riapertura di alcuni spazi e la ripresa di alcune attività, purché esse si possano svolgere senza creare assembramenti e mantenendo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza) il sindaco Michele de Pascale ha firmato oggi un’ordinanza, in vigore da oggi, giovedì 7 maggio, fino a domenica 17, che abroga e sostituisce quella approvata il 2 maggio, in parte confermando e in parte ridefinendo le modalità di accesso a parchi, pinete e altri spazi e luoghi pubblici e privati del territorio del comune di Ravenna e aggiungendo quelle di accesso agli specchi d’acqua e relative a uscite in mare e pesca sportiva, al fine appunto di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza. Le disposizioni sono quindi in larga parte legate a provvedimenti nazionali e regionali.
NORME DI CARATTERE GENERALE
Nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso a servizi pubblici e privati, attività commerciali, attività artigianali, pubblici esercizi, ciascuno per le attività ivi consentite, deve essere data la precedenza alle donne in gravidanza e alle persone non autosufficienti.
PINETE
Sono chiusi gli spazi adibiti a grigliate e pranzi al sacco situati nelle aree pinetali comunali (Pinete di San Vitale e Pineta di Classe); nelle suddette aree è consentito l’accesso a piedi o in bicicletta purché in forma individuale. È sempre consentito l’accompagnamento di minori e persone non autosufficienti, o la presenza di conviventi. Sono vietate ovunque all’interno delle Pinete e dei Parchi grigliate, pic-nic e attività analoghe. Possono essere utilizzate le aree di sosta e parcheggio autorizzate nelle modalità e orari previsti dal Regolamento Comunale delle Pinete di Classe e San Vitale, il quale prevede in ogni caso la chiusura delle suddette Pinete a far data dal lunedì successivo alla seconda domenica di maggio.
CAPANNI DA PESCA
E’ consentito l’accesso ai capanni da pesca, per attività di pesca o per attività manutentive, in modalità esclusivamente individuale, o in compagnia di conviventi.
PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
Nei Parchi e Giardini Pubblici è consentito l’utilizzo di panchine e tavoli, purché l’utilizzo avvenga singolarmente o insieme a persone conviventi e per soste limitate, mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando ogni forma di assembramento; è consentito l’utilizzo simultaneo da parte di minori o di persone non autosufficienti e del loro accompagnatore.
AREE DI SGAMBAMENTO CANI POSTE NEI PARCHI E NELLE AREE VERDI
È consentito l’utilizzo delle aree di sgambamento cani poste nei Parchi e nelle Aree verdi, ad un solo accompagnatore per volta con eventuali conviventi; nel caso in cui vi siano persone in attesa di utilizzo dell’area, il fruitore non può utilizzare l’area di sgambamento per più di 15 minuti consecutivi.
SPECCHI D’ACQUA
E’ consentito l’accesso agli specchi d’acqua (a titolo di esempio, mare, fiumi, laghetti, etc.), anche attraverso spiagge e circoli nautici velici, e similari per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche (quali ad esempio surf, windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, nuoto, etc…). Le suddette attività devono essere svolte singolarmente, o in compagnia di conviventi, o come accompagnatore di minori o persone non autosufficienti.
USCITE IN MARE
È consentita l’uscita in mare dalle aree in concessione in ambito portuale, dai porti turistici (darsene comprese) e dai circoli sportivi, per svolgere attività da diporto (quali ad esempio vela; pesca; diporto nautico; moto d’acqua in due solo in caso di persone conviventi; etc…) nel rispetto della normativa di settore e delle Ordinanze della competente Capitaneria di Porto. In barca a vela o a motore è consentito uscire o con i propri conviventi, o in caso di persone non conviventi non è ammessa la presenza di più di due persone.
PESCA SPORTIVA
È consentita la pesca sportiva nei bacini naturali o artificiali, nel rispetto del distanziamento, è altresì consentita la pesca dalla spiaggia.
SI RICORDA CHE:
Fatta eccezione per le necessità di accesso al mare nei casi sopra citati, sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresa la battigia, ai sensi dell’ordinanza regionale del 30 aprile. Sulle spiagge non possono essere svolte attività sportive o motorie diverse da quelle previste dalla presente ordinanza.
L’attività sportiva è consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
È vietato l’Accesso al Pubblico alle Dighe Foranee ed ai Moli Guardiani del Porto di Ravenna come disposto con Ordinanza n. 06/2020 dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – Porto di Ravenna; l’accesso è consentito per attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni, nelle modalità stabilite dalla suddetta Ordinanza.
Ai sensi del decreto del presidente del Consiglio del 26 aprile e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia – Romagna del 6 maggio, nei parchi e giardini pubblici, fermo restando quanto previsto da norme e regolamenti specifici:
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è consentito esclusivamente fare attività sportiva o motoria, comprese passeggiate con cani al guinzaglio nelle aree in cui è consentito, utilizzando la sentieristica ove esistente;
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le attività suddette devono essere svolte da soli o in compagnia di conviventi; possono essere accompagnati i minori e le persone non autosufficienti;
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devono essere rispettate le distanze interpersonali di 2 metri per attività sportive e di 1 metro per passeggiate;
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sono vietate tutte le attività ludiche o ricreative, compreso l’uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche e dei giochi per bambini;
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è vietata ogni forma di assembramento.