Denominazione procedimento
Pubblicazioni di matrimonio
Descrizione del procedimento
I futuri sposi che intendono contrarre matrimonio, sia esso con rito civile che con rito religioso, devono richiedere l'atto di pubblicazione di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di residenza di uno dei nubendi; l'atto di pubblicazione deve restare affisso alla porta della Casa Comunale per almeno 8 giorni consecutivi, più 3 per eventuali opposizioni.
La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Normativa di riferimento: D.P.R 396/2000
Ufficio del procedimento
- Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
- Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
- U.o. Sportello Polifunzionale
- Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)Requisiti del soggetto che presenta la domanda
Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso dei requisiti, o, meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.
L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età.
L’interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio.
La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
Coloro che intendono richiedere la pubblicazione di matrimonio devono presentarsi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Ravenna, ove uno dei futuri sposi ha la residenza anagrafica, previo appuntamento telefonando allo 0544/482229- 0544/482299-0544/482274 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 oppure inviare una mail a: matrimoni@comune.ravenna.it
Documentazione da allegare alla domanda
Per la richiesta di pubblicazione di matrimonio, devono essere presentati i seguenti documenti:
- documenti d’identità dei nubendi
- richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato)
- per gli stranieri nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, rilascito dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti; nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell’Anagrafe italiana, una a sua scelta purché documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanze possedute vi fosse quella italiana, questo prevale sempre e pertanto non vi è necessità del nulla osta;
- per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni, decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori. o certificato di capacità matrimoniale
Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.
Costi e modalità di pagamento
1 marca da bollo da € 16.00 se entrambi i nubendi sono residenti a Ravenna.
2 marche da bollo da € 16.00 se uno dei due è residente fuori comune.
Tempi di conclusione
30 gg dalla richiesta di parte, salvo un termine superiore concordato con i nubendi.
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia