Separazione e divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, trascrizione di convenzione di negoziazione assistita da avvocati

Denominazione procedimento

Separazione e divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile, trascrizione di convenzione di negoziazione assistita da avvocati e modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Descrizione del procedimento

  1. Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all’ufficiale di stato civile.

L’articolo 12 della legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire innanzi all'ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare i coniugi possono chiedere all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e/o di divorzio emessa dal Tribunale.

Conferma dell’accordo
Per dare validità all’accordo i coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto per confermarlo.
La data di conferma verrà concordata con i coniugi in fase di redazione del primo atto e in tale occasione verrà rilasciato agli stessi l’appuntamento per la redazione del secondo atto di conferma.
Tale appuntamento non potrà essere spostato e la mancata comparizione dei coniugi per la conferma, rende nullo l’accordo.
Con la conferma dell'atto di separazione o divorzio gli effetti decorrono dalla data della firma del primo atto.

Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio in forma consensuale di fronte all’ufficiale di stato civile, tale dichiarazione potrà contenere anche la revisione della somma già concordata dell'assegno di mantenimento. L’ufficiale di stato civile potrà pertanto ricevere nell’accordo di separazione o divorzio le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell’altro, ma non potrà entrare nel merito di tale somma né valutare la congruità della stessa limitandosi a recepire quanto concordato consensualmente tra le parti.
Restano esclusi i patti di trasferimenti patrimoniali.

Modalità:

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all’Ufficiale di Stato Civile ed hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

In caso di divorzio viene chiesta copia della sentenza di separazione del tribunale competente.

2. Trascrizione di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la separazione consensuale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio ( art. 6 Legge 162/2014) .

Tale convenzione può essere stipulata anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con grave disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale, economici o finanziari tra coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di fiducia i quali dovranno inviare via PEC all'ufficio di stato civile tutta la documentazione in loro possesso firmata digitalmente.

Normativa di riferimento: D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014.

Ufficio del procedimento

  • Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
  • Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
  • U.o. Sportello Polifunzionale
  • Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)

Requisiti del soggetto che presenta la domanda

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio davanti all’ufficiale civile i coniugi che:

  • siano residenti a Ravenna, tutti e due o almeno uno dei due;
  • abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Ravenna;
  • se sposati all’estero, abbiano trascritto a Ravenna l’atto di matrimonio;
  • non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali tra i coniugi.

Possono essere trasmesse al fine della trascrizione le convenzioni di negoziazione assistita relative a:

  • matrimoni iscritti a Ravenna

Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni

Per la separazione o divorzio i coniugi possono richiedere informazioni all’Ufficio di Stato Civile in Viale Berlinguer n.30 tel. 0544 482274/482273 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 oppure via e-mail scrivendo a: statocivile@comune.ra.it

Documentazione da allegare alla domanda

Per la separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile:

non è richiesta alcuna certificazione, in quanto sarà cura dell’Ufficiale di Stato Civile acquisire tutti i dati necessari, viene solo richiesto il documento d’identità e l’ apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilate.
In caso di divorzio viene richiesta copia delle sentenza di separazione omologata dal Tribunale competente almeno sei mesi prima o, un anno prima se trattasi di sentenza giudiziale.

Per la trascrizione di convenzione di negoziazione:

gli avvocati dovranno far pervenire  all’ufficio di stato civile tramite PEC:

La convenzione di negoziazione, l’accordo di negoziazione, il Nulla Osta o l’autorizzazione della Procura della Repubblica competente.

Tali documenti dovranno essere inviati all’ufficio di Stato Civile competente, muniti di attestazione di conformità agli originali in possesso dell’avvocato incaricato alla trasmissione, firmati digitalmente.
L’avvocato deve trasmettere, all’Ufficio di Stato civile, i documenti di cui sopra entro il termine perentorio di 10 giorni, da quando ha ricevuto la comunicazione dalla Procura della Repubblica, al Comune di:
• celebrazione del matrimonio in forma civile
• celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

In difetto, all’avvocato che viola l’obbligo previsto per legge sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00.
Dovrà essere anche compilato e inviato il modulo Istat.

Costi e modalità di pagamento

Per la separazione e/o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile: € 16,00 in contanti, Bancomat o carta di credito.

Tempi di conclusione

60 gg

Servizio on-line

Non rientra nella tipologia

Responsabile del procedimento

Francesco Bernabini tel. 0544/485509 e-mail: fbernabini@comune.ravenna.it

U.O. Responsabile dell'Istruttoria

U.o. Sportello Polifunzionale

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale

Ufficio Di Stato Civile

Responsabile adozione del provvedimento finale

Trascrizioni di negoziazioni assistite:  Silvia Magnani tel 0544/482274 silviamagnani@comune.ra.it

Separazioni e/o divorzi davanti all’ufficiale di stato civile : Silvia Magnani tel 0544/482274 silviamagnani@comune.ra.it; Veronica Castagnino tel 0544/482273 veronicacastagnino@comune.ra.it

Provvedimento sostituito da dichiarazione dell'interessato o silenzio assenso

Non rientra nella tipologia

Tipologia di atto

Non rientra nella tipologia

Strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale

Ricorso al Giudice Ordinario

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Stefano Savini tel. 0544/482374  stefanosavini@comune.ravenna.it

Uffici/Servizi/Enti esterni coinvolti nel procedimento

Comune di nascita degli sposi, comune di trascrizione del matrimonio, anagrafe.

Tempi medi di conclusione del procedimento

60 gg: 30 gg per il primo atto oltre a 30 gg per la conferma.

Data di aggiornamento

08-01-2025

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