Unioni civili. Richiesta di costituzione o di scioglimento dell’unione civile

Denominazione procedimento

Unioni civili. Richiesta di costituzione o di scioglimento dell’unione civile.

Descrizione del procedimento

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Normativa di riferimento: Legge n. 76/2016.

RICHIESTA DI COSTITUTIZIONE DELL’UNIONE CIVILE

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

L’iter prevede 2 fasi:

  1. Richiesta di costituzione che si conclude con un processo verbale;
  2. Celebrazione e quindi costituzione dell’unione civile innanzi all’ufficiale di Stato Civile.

Il cittadino straniero che vuole costituire un’unione civile in Italia deve presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile. Per i documenti prodotti dall’estero si seguono le regole di traduzione e legalizzazione vigenti.


SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILE

La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.  Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ufficio del procedimento

  • Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
  • Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
  • U.o. Sportello Polifunzionale
  • Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)

Requisiti del soggetto che presenta la domanda

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge, che sono:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1 c.4 lett a L. 76/2016);
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87 (art. 1 c.4 lett c L. 76/2016);
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte;

Possono presentare istanza i diretti interessati o una persona opportunamente incaricata con una procura speciale.

 

Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni

Previo appuntamento telefonando all’Ufficio di Stato Civile: tel 0544 482274 – 0544 482299 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 oppure inviando una  e-mail scrivendo a : statocivile@comune.ra.it

Documentazione da allegare alla domanda

-documento d’identità in corso di validità;
-copia dei documenti d’identità dei due testimoni;
-modulo di richiesta di seguito allegato;

Cittadini stranieri:
Il cittadino straniero che vuole costituire un’Unione Civile in Italia deve consegnare anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all’Unione Civile.
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all’estero devono essere tradotti e legalizzati.

Costi e modalità di pagamento

Nessun costo a carico del cittadino per la costituzione dell’unione civile.

€ 16.00 per lo scioglimento dell’unione civile da regolarizzare all’ufficiale di stato civile  in contanti , Bancomat, carte di credito.

Tempi di conclusione

30 gg per la costituzione dell’unione civile

180 gg + 30gg per lo scioglimento dell’unione civile così suddivisi:

decorsi 3 mesi dalla manifestazione di volontà ( anche disgiunta) davanti all’ufficiale di stato civile, le parti possono presentarsi nuovamente davanti all’ufficiale di Stato Civile per fare il primo atto di scioglimento e decorsi 30 giorni possono fare la c.d. conferma dell’accordo sempre davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Servizio on-line

Non rientra nella tipologia

Responsabile del procedimento

Francesco Bernabini tel. 0544/485509 e-mail: fbernabini@comune.ravenna.it

U.O. Responsabile dell'Istruttoria

U.o. Sportello Polifunzionale

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale

Ufficio Di Stato Civile

Provvedimento sostituito da dichiarazione dell'interessato o silenzio assenso

Non rientra nella tipologia

Tipologia di atto

Non rientra nella tipologia

Strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale

Ricorso al Giudice Ordinario

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Stefano Savini tel 0544/482374 stefanosavini@comune.ravenna.it

Uffici/Servizi/Enti esterni coinvolti nel procedimento

Altri Comuni, uffici di Stato Civile, anagrafe, Consolati

Tempi medi di conclusione del procedimento

30 gg per la costituzione dell’unione civile.

180 gg + 30 gg per lo scioglimento dell’unione civile

Data di aggiornamento

08-01-2025

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