Denominazione procedimento
Riconoscimento di filiazione fuori dal matrimonio posteriore alla nascita
Descrizione del procedimento
Il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire anche dopo la nascita con:
- dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune
- presso il Giudice Tutelare
- davanti a un notaio
- con testamento
Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore. Una volta effettuato, il riconoscimento non può più essere revocato (neppure tramite testamento). A seguito del D.lg. 154/2013 ora possono essere riconosciuti anche i figli cosiddetti incestuosi (figli nati da genitori tra i quali esiste un rapporto di parentela o di affinità), previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Nel caso il riconoscimento non avvenga contestualmente alla nascita, la pratica può venir avviata con dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato Civile da parte del cittadino che intende riconoscere un figlio.
L’Ufficio di Stato Civile acquisisce la documentazione occorrente.
Nel caso di riconoscimento di figlio minorenne:
- se il bambino è minore di 14 anni è necessaria la dichiarazione di assenso dell’altro genitore che ha già riconosciuto il figlio;
- oltre i 14 anni è necessaria la dichiarazione di assenso del minore stesso
La mancanza di consenso può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento se nell’interesse del minore.
Nel caso di riconoscimento di persona maggiorenne è necessaria la dichiarazione di assenso dell’interessato.
A seguito di riconoscimento il Tribunale minorile attribuisce il nuovo cognome che verrà comunicato allo Stato Civile per la relativa trascrizione.
Per il riconoscimento dei figli da parte di un genitore non italiano fa riferimento la normativa del paese di appartenenza del richiedente.
Normativa di riferimento: D.P.R n° 396/2000 ;C.C art. 250 e seg.; Legge n. 219/2012; D. Lgs. n. 154/2013
Ufficio del procedimento
- Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
- Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
- U.o. Sportello Polifunzionale
- Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)Requisiti del soggetto che presenta la domanda
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età.
Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l’altro genitore e, se ci sono, sono senza effetto).
Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore che intenda farlo deve ottenerne il consenso. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al tribunale che, valutato l’interesse del figlio, può concedere un’autorizzazione.
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
Previo appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile Viale Enrico Berlinguer,30 -Ravenna tel. 0544/482229
Oppure via mail: statocivile@comune.ravenna.it
Documentazione da allegare alla domanda
Documento d’identità in corso di validità
Se cittadino straniero l’ufficiale di stato civile chiede all’interessato di produrre il nulla osta del Consolato competente in Italia.
Costi e modalità di pagamento
Non ci sono costi a carico del cittadino
Tempi di conclusione
90 gg
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia