Denominazione procedimento
Passaporto mortuario per estradizione di cadavere
Descrizione del procedimento
Normativa di riferimento: D.P.R 396/2000; D.P.R 285/1990 art.27; L.R. 19/2004 art. 10 c.9; Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.
Il trasporto della salma verso il Paese di origine del defunto, o altro Paese estero deve essere autorizzato dall’Ufficiale di Sato Civile del Comune di decesso, previa verifica dei requisiti.
Il trasporto può essere autorizzato anche per ceneri, resti mortali o resti ossei, in questo caso sarà rilasciato dall’Ufficiale di stato Civile del Comune ove gli stessi sono depositati.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è distinto in base al Paese di destinazione:
A) Per quanto riguarda i paesi che hanno aderito alla convenzione di Berlino del 10/02/1937 (Germania, Austria, Belgio, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Cile, Messico) è previsto che l’autorizzazione (c.d. passaporto mortuario) sia rilasciata senza la necessità di presentare da parte dell’interessato un “Nulla-osta per l'introduzione della salma/ceneri/resti mortali” concesso dall'autorità Consolare in Italia dello stato estero verso il quale la salma, le ceneri o resti mortali sono diretti e il passaporto sarà redatto secondo il modello plurilingue approvato con la stessa Convenzione.
- L’interessato dovrà presentare richiesta all’Ufficio di Igiene Pubblica per il rilascio della certificazione che esclude lo stato di infettività del cadavere.
B) Per gli altri Paesi è possibile richiedere l'autorizzazione per l'estradizione all'Ufficio di Stato Civile del Comune compente, se in possesso dalla seguente documentazione:
- Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'autorità Consolare in Italia dello stato estero verso il quale la salma, le ceneri o resti mortali sono diretti, munito di legalizzazione, se prevista.
- Certificato dell'Azienda sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli art. 30 e 32 del DPR 285/90 - Regolamento di polizia mortuaria - e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento).
In questo caso l’autorizzazione è rilasciata in lingua italiana, con oneri di legalizzazione e traduzione nella lingua ufficiale del Paese di destinazione a carico degli interessati.
Per entrambi i casi:
Il Dirigente o il Responsabile del servizio del Comune rilascia l’autorizzazione in bollo e informa il Prefetto della provincia del luogo italiano di frontiera da attraversare nel tragitto per l'estero.
Ufficio del procedimento
- Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
- Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
- U.o. Sportello Polifunzionale
- Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)Requisiti del soggetto che presenta la domanda
L’autorizzazione al trasporto può essere richiesta dall’impresa funebre incaricata o dai familiari stessi, tramite compilazione della richiesta di autorizzazione al trasporto disponibile sul sito del Comune di Ravenna.
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
Previo appuntamento presso l’ufficio di stato civile Viale E. Berlinguer, 30- 48124 Ravenna telefonando dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 ai seguenti numeri: 0544/482229- 0544/482286- 0544/485508 oppure inviare una mail a statocivile@comune.ra.it
Documentazione da allegare alla domanda
Per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937: certificazione dell’Ufficio Igiene Pubblica che esclude lo stato di infettività del cadavere.
Per gli altri paesi:
• Nulla-osta per l’introduzione, rilasciato dell’autorità Consolare in Italia dello stato estero verso il quale la salma, le ceneri o resti mortali sono diretti, munito di legalizzazione, se prevista.
• Certificato dell’Azienda sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli art. 30 e 32 del DPR 285/90 – Regolamento di polizia mortuaria – e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento).
Costi e modalità di pagamento
2 marca da bollo da € 16.00 da consegnare all’ufficiale di stato civile al momento della richiesta.
Tempi di conclusione
L’autorizzazione sarà rilasciata a seguito dell’acquisizione da parte dell’Ufficio di Stato Civile di tutta la documentazione necessaria all’adozione del provvedimento entro 30 giorni dalla richiesta.
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia