Il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire anche dopo la nascita con:
-
dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune
-
presso il Giudice Tutelare
-
davanti a un notaio
-
con testamento
Riconoscimento di un figlio naturale presso lo Stato Civile
Nel caso il riconoscimento non avvenga contestualmente alla nascita, la pratica può venir avviata con dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato Civile da parte del cittadino che intende riconoscere un figlio.
L’Ufficio di Stato Civile acquisisce la documentazione occorrente.
Nel caso di riconoscimento di figlio minorenne:
-
se il bambino è minore di 14 anni è necessaria la dichiarazione di assenso dell’altro genitore che ha già riconosciuto il figlio;
-
oltre i 14 anni è necessaria la dichiarazione di assenso del minore stesso
La mancanza di consenso può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento se nell’interesse del minore.
Nel caso di riconoscimento di persona maggiorenne è necessaria la dichiarazione di assenso dell’interessato.
A seguito di riconoscimento il Tribunale minorile attribuisce il nuovo cognome che verrà comunicato allo Stato Civile per la relativa trascrizione.
Per il riconoscimento dei figli da parte di un genitore non italiano fa riferimento la normativa del paese di appartenenza del richiedente.