Denominazione procedimento
Riconciliazione di coniugi separati davanti all’Ufficiale di stato civile.
Descrizione del procedimento
Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.
La competenza dell’ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g).
Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane e verranno poi trascritte e annotate in Italia.
Ai fini della riconciliazione è esclusivamente competente l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, o del Comune dove l’atto di matrimonio è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione ai sensi dell’art 12, comma 8 del DPR 396/2000.
Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione, (circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 16/03/2001 e secondo quanto riportato nel Massimario di Stato Civile del 2012, Cap X),
Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente o ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, o ad una sentenza di separazione giudiziale, o ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Al momento della redazione dell'atto i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, che può essere anche precedente alla data della stesura dell'atto stesso.
L'Ufficiale dello stato civile una volta formato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio.
Il cittadino potrà richiedere un estratto di matrimonio aggiornato, contente l’annotazione dell’avvenuta riconciliazione.
Normativa di riferimento: D.P.R. 396/2000 art. 63 c. 1 lettera g); art. 69 c. 1, lettera f); Art. 157 C.C;
Ufficio del procedimento
- Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
- Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
- U.o. Sportello Polifunzionale
- Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)Requisiti del soggetto che presenta la domanda
Entrambi i coniugi interessati alla riconciliazione
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
Previo appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile Viale E. Berlinguer, 30 tel 0544/482274/482229/482286/485509 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 oppure via mail statocivile@comune.ravenna.it o via PEC demografici.comune.ravenna@legalmail.it
Documentazione da allegare alla domanda
Documento di identità di entrambi i coniugi, sentenza o omologa di separazione
Costi e modalità di pagamento
Non ci sono costi
Tempi di conclusione
30 gg
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia