Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (IURE Sanguinis)

L’art. 1 della legge n. 91/1992 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani (principio dello ius sanguinis). In base a tale principio chi discende da persone italiane emigrate all’estero può ottenerne il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il procedimento è di competenza del Consolato italiano territorialmente competente se il cittadino risiede all’estero, del Comune italiano di residenza se risiede in Italia (Ufficio Stato Civile).

La procedura e la relativa documentazione ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure sangunis sono state formalizzate dalla circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno (disponibile in calce alla pagina).

Chi è presente in Italia per motivi di turismo, una volta presentata all’Ufficio Stato Civile l’idonea documentazione prevista dalla circolare K.28.1, ha il diritto di iscriversi all’anagrafe della popolazione residente entro 90 giorni dall’ingresso nell’Area Schengen.

L’ufficiale di stato civile, tramite la documentazione presentata dall’interessato, deve verificare l’effettiva discendenza da avo italiano e che la trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta a seguito della naturalizzazione straniera dell’avo. Inoltre occorre verificare che la trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente o dal richiedente stesso. A tal fine l’ufficiale di stato civile deve acquisire una Dichiarazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di tutti i Consolati italiani competenti relativamente alle residenze all’estero dell’interessato e dei suoi ascendenti.

Chi discende da persone nate prima del 1 gennaio del 1948 da donne italiane e padri stranieri può ottenere il riconoscimento di cittadinanza solo in via giudiziale (mancata trasmissione della cittadinanza per via materna).
La presentazione e il relativo esame della documentazione prevista dalla circolare K.28.1 viene effettuato previo appuntamento da richiedere all’indirizzo e-mail cittadinanza@comune.ra.it.
L’istanza di riconoscimento va presentata su apposito modulo con relativa marca da bollo da 16 euro.

Il procedimento si conclude con l’emanazione del provvedimento di riconoscimento o di un rifiuto. In caso di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana vengono trascritti gli atti di stato civile dell’interessato.
Durata del procedimento: 180 giorni (esclusi i tempi di risposta dei Consolati italiani competenti).

UFFICIO CITTADINANZA DELLO STATO CIVILE
Via Berlinguer 30 – Ravenna