L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Come fare richiesta per l’indennità di frequenza
Si va dal medico di base o dal pediatra
si compila il modulo per l’indennità di frequenza
presentando documentazione medica del disturbo
il medico o il pediatra manderà una richiesta telematica all’INPS
rilascerà un documento che attesta l’invio della richiesta .
Domanda
Per ottenere la prestazione è necessario che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dalla commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario.
Requisiti
Il beneficio spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.
- età minore di 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
- frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap
- reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2024 è pari a 5.725,46 euro);
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno
- (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
Consulta i link al portale INPS per maggiori informazioni