importo complessivo dell’appalto: euro 600.000,00
termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del 22.04.2013
Per informazioni di carattere tecnico ci si potrà rivolgere all’ing. Luca Leonelli (tel. +39-0544-482237) e/o al geom. Stefano Bezzi (tel. +39-0544-482629).
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso): Euro 600.000,00. Cat. prevalente: OS 6 – Cat. Scorporabile OG 12. Il contratto sarà stipulato a misura. La migliore offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta economica dovrà essere formulata mediante offerta a prezzi unitari.
La lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta deve essere ritirata dalle imprese interessate durante la presa visione degli elaborati oppure in occasione del sopralluogo obbligatorio in copia vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento.
Si precisa che al presente appalto si applica il “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto in data 31.01.2012 presso la Prefettura di Ravenna.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del giorno 22-04-2013
Prima seduta pubblica: 24-04-2013 alle alle ore 9,00 presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna.
Si precisa, inoltre, che si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo, sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: titolare o rappresentante legale dell’impresa; direttore tecnico; dipendente munito di delega rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa. Il sopralluogo avverrà con l’assistenza di un tecnico del Comune. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l’effettuazione del sopralluogo anche da parte di un soggetto dipendente di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante). La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di Tel. +39-0544-482237 e confermata via fax al numero +39-0544-482630. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Il punto di ritrovo per l’effettuazione del sopralluogo, salva diversa comunicazione da parte del competente ufficio comunale, sarà in viale Berlinguer, n. 58/68 – Ravenna;
La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate:
28/03/2013;
04/04/2013;
11/04/2013.
TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori.
Si precisa che i lavori oggetto del presente contratto riguardano 4 (quattro) distinti edifici. Al fine di rendere possibile lo svolgimento di attività estive in alcuni di essi, tali immobili potranno non essere tutti immediatamente disponibili. In caso di indisponibilità di uno o più di essi, ai sensi dell’art. 154 c.6 e 7 del D.Lgs. 207 del 5/10/2010 sarà redatto un verbale di consegna parziale a seguito del quale l’appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sugli edifici indicati dall’Amministrazione.
In tale programma l’appaltatore dovrà tenere conto che il periodo in cui i lavori possono essere eseguiti va dal 30 giugno al 31 agosto di ogni anno. Al termine di tale periodo le lavorazioni riguardanti ogni singolo edificio dovranno essere ultimate e le aree ed i locali dovranno essere sgombri da persone e cose.
QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE
QUESITO 1:
Si chiede se è possibile effettuare il sopralluogo obbligatorio per la gara di cui in oggetto con un tecnico di fiducia munito di procura notarile.
RISPOSTA 1:
Il bando di gara, all’art. 6.5 visita dei luoghi, precisa puntualmente che si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo e che lo stesso dovrà essere effettuato dal:
-titolare o rappresentante legale dell’impresa;
-direttore tecnico
-dipendente munito di delega rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa.
Tale orientamento del resto, è in linea con quanto previsto dall’art. 6.1 della determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 Bando Tipo – Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (“Bando Tipo”), che prevede espressamente che è possibile delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purchè dipendenti del concorrente.
QUESITO 2:
In base a quanto previsto dalla determinazione dell’A.V.L.P. n. 8/2002 (Nelle procedure di gara dove vengono richieste le categorie OS6; OS7; OS8 possono partecipare anche le imprese in possesso della categoria OG1) si chiede, in particolare se sia possibile partecipare alla gara singolarmente, essendo in possesso della categoria OG1 con classifica III (in sostituzione della Categoria OS6 non obbligatoria ) e della categoria OG 12 classifica II.
RISPOSTA 2:
Si ritiene che relativamente alla presente procedura non sia possibile partecipare senza il possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS 6 con classifica adeguata in quanto la Determinazione dell’AVCP n. 8/2002 citata nel quesito se da un lato ammette la possibilità per le imprese qualificate nella categoria OG1 di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori di manutenzione che prevedono come categoria prevalente la cat. OS 6 o la cat. OS 7 o la cat. OS 8, dall’altro precisa che: <<Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Ciò può essere effettuato inserendo, come una delle lettere dei punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo, rispettivamente per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, le seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1.>>.
Al proposito si rileva che non solo il bando di gara non ammette tale possibilità, ma anzi a pag. 19 di 37 (dichiarazione di cui all’art. 16 lettera f)) richiede espressamente quanto segue: << f) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara il possesso di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lettera b) del D.lgs. 163/2006, rilasciata da società di attestazione SOA, in corso di validità alla data della gara di cui all’art. 6.4.1 del bando di gara nella categoria OS6 con classifica adeguata ai lavori da assumere>>.
QUESITO 3:
Si chiede se per la partecipazione alla gara occorre avere entrambe le categorie OS6 e OG12 o solo la categoria OG12.
RISPOSTA 3:
Il concorrente, come impresa singola o raggruppamento, deve obbligatoriamente dimostrare la qualificazione SOA per la categoria OS6, così come spiegato nella risposta al precedente quesito n. 2.
La OG 12 è indicata come categoria scorporabile e deve essere subappaltata nel caso in cui l’impresa appaltatrice non possieda i requisiti. In tale caso la necessità del subappalto va indicata, a pena di esclusione, in sede di gara.
A pagina 2 del bando di gara si precisa quanto segue.
<<Si precisa che, in fase di gara, i concorrenti:
-possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista;
-i requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti, a pena di esclusione, per la partecipazione alla presente gara sono inoltre indicati al successivo art. 11;
Relativamente alla categoria scorporabile OG12, indicata nella tabella di cui sopra, che rappresenta, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del DPR 207/2010, strutture, impianti e opere speciali (SIOS) e che in valore, singolarmente è comunque d’importo inferiore al 15% dell’importo totale dei lavori si precisa che:
– ai sensi dell’art. 92, comma 7 del DPR 207/2010 – i requisiti di qualificazione relativi alla lavorazione scorporabile OG12 – non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
-qualora il concorrente non possieda attestazione SOA nella specifica categoria OG12 oppure i relativi requisiti tecnico-organizzativi di cui al primo comma dell’art. 90 del DPR 207/2010, dovrà, pena l’esclusione dalla gara, indicare nell’offerta di voler subappaltare tutte le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG12 a soggetti in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al primo comma dell’art. 90 del DPR 207/2010 oppure a soggetti in possesso di attestazione SOA nella specifica categoria OG12 con classifica I.
I concorrenti possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni della categoria scorporabile OG12.
Si rammenta che trattandosi di lavorazioni ricadenti nella categoria sottoposta all’art. 10, lett. h) della Legge n. 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” e a quanto disposto dal DPR 08/08/94, art. 10, per i lavoratori addetti all’attività di bonifica, rimozione, smaltimento dell’amianto, si richiede obbligatoriamente l’esecuzione da parte di soggetto in possesso delle relative abilitazioni>>
QUESITO 4:
Nel caso di un Consorzio tra imprese artigiane in possesso solo della categoria prevalente OS6 in III, si chiede se è possibile fare un ATI COSTITUENDA di tipo VERTICALE con un’impresa socia in possesso della categoria scorporabile OG12 ed il Consorzio, indicare la stessa impresa come impresa esecutrice delle lavorazioni rientranti nella categoria OS6.
RISPOSTA 4:
Sebbene la questione sia di non facile ed immediata interpretazione dal punto di vista giuridico, in base alla disposizione di cui all’art. 37, comma 7, secondo periodo che recita “omissis… I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale”, vista anche la sanzione penale prevista dalla norma, si ritiene consigliabile una interpretazione prudente della disposizione in parola. Quindi il consorziato indicato per l’esecuzione non sembrerebbe poter partecipare <<in qualsiasi altra forma, alla medesima gara>> e quindi nemmeno in qualità di mandante del RTI di imprese nel quale il consorzio riveste il ruolo di capogruppo ma che ha anche indicato il consorziato come esecutore delle opera rientranti nella cat. prevalente.
QUESITO 5
Si chiede se nel caso di costituenda ATI:
1) Le due categorie SOA devono essere possedute da entrambe le società o una può possedere la OG12 e una seconda la OS6;
2) Nel caso in cui le categorie SOA non si debbano possedere entrambi da tutti costituenti l’ATI, la mandataria può essere la Società in possesso della categoria OG12.
RISPOSTA 5
1) Nell’art.37 comma 1 si dice “Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.” ed al comma 6 “Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.” pertanto in caso di ATI verticale la qualificazione per la categoria prevalente deve essere posseduta dal mandatario, per i lavori scorporati un soggetto sostituente il raggruppamento deve possedere la qualificazione per la categoria scorporabile.
Quindi in caso di ATI di tipo verticale l’operatore capogruppo dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria prevalente mentre l’operatore mandante dovrà essere qualificato per le lavorazioni scorporabili.
In caso di ATI orizzontale la categoria prevalente deve essere posseduta dai concorrenti che costituiscono il raggruppamento, mentre non vi è l’obbligo di qualificazione per la categoria scorporata, con riferimento alla quale, in base a quanto espressamente disciplinato nel bando, vale quanto segue:
– ai sensi dell’art. 92, comma 7 del DPR 207/2010 – i requisiti di qualificazione relativi alla lavorazione scorporabile OG12 – non posseduti dall’impresa (o dalle imprese in caso di ATI orizzontali) devono da questa/e essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
-qualora il concorrente non possieda attestazione SOA nella specifica categoria OG12 oppure i relativi requisiti tecnico-organizzativi di cui al primo comma dell’art. 90 del DPR 207/2010, dovrà, pena l’esclusione dalla gara, indicare nell’offerta di voler subappaltare tutte le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG12 a soggetti in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al primo comma dell’art. 90 del DPR 207/2010 oppure a soggetti in possesso di attestazione SOA nella specifica categoria OG12 con classifica I.
2) In caso di ATI verticale la mandataria deve essere la società che possiede la qualificazione per l’OS6.
QUESITO 6
Un soggetto che dichiara di essere un soggetto ammesso a partecipare alle gare pubbliche ex art. 34, lettera b) del D.lgs. 163/2006, chiede se può partecipare alla procedura in oggetto, presentando offerta indicando quale proprio consorziato, un consorzio ammesso a partecipare ai pubblici appalti ex art. 34, lettera b) (consorzio artigiano) del D.lgs 163/2006, il quale a sua volta indicherà quale esecutore dei lavori un proprio consorziato.
QUESITO 6
Il bando di gara, all’art. 16 lett. h) precisa che:
<< h) (solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
– con riferimento al divieto posto dall’art. 36, comma 5, primo periodo, e dall’art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane, devono indicare per quali consorziati concorrono alla presente gara, precisando, per ciascuno di essi, denominazione e sede legale [relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni sostitutive – utilizzando preferibilmente il modulo Allegato 3) ed eventualmente il modulo Allegato 2) – con i quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d’appalto richiesti dal presente bando, oppure in alternativa devono dichiarare che intendono eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;
Si precisa che nel caso in cui i consorziati indicati al precedente punto siano a loro volta un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà necessaria l’indicazione dei consorziati per cui questi ultimi concorrono esplicitando, per ciascuno di essi, denominazione e sede legale. Si precisa altresì che anche per queste imprese consorziate indicate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. Inoltre, anche per questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni sostitutive – utilizzando preferibilmente il modulo Allegato 3 ed eventualmente il modulo Allegato 2 – con le quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d’appalto richiesti dal presente bando di gara”>>.
Come si afferma nell’ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 790/2013, il comma 7 dell’articolo 37 del ‘Codice dei contratti’ (secondo cui “i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre”) sembra ammettere la richiamata tipologia di designazione solo in caso di consorzio il quale – a propria volta – designi un proprio consorziato che è a sua volta un altro consorzio di cui all’art. 34, lettera b) del codice dei contratti e non anche nell’ipotesi in cui una consorziata, che è una società cooperativa non configurabile come consorzio di cui all’art. 34, lettera b) del codice dei contratti), indichi quale impresa esecutrice una semplice associata della stessa.
7. QUESITO
In riferimento al punto C) Proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative con riferimento ai sub-criteri C1) e C2), si richiede se per i valori della trasmittanza termica vanno allegati i calcoli termici o è sufficiente dichiararli.
7. RISPOSTA
Le trasmittanze termiche offerte in sede di gara ai punti C1 e C2 dell’offerta tecnica sono da dichiarare nell’apposito modulo (Allegato 5). Non è prevista in sede di gara la produzione di relazioni di calcolo.
8. QUESITO
In riferimento al sub criterio A2 della gara in oggetto è possibile allegare i curriculum Vitae del responsabile di commessa e del capo cantiere?
8. RISPOSTA
Come indicato a pag. 28 del bando di gara la relazione, per la parte riguardante il criterio A2), non può superare una facciata in formato A4. I contenuti da inserire sono liberi.
La commissione non terrà in considerazione le facciate eccedenti.