Cambio di residenza con provenienza da altro Comune

Chi possiede una IDENTITA’ DIGITALE (Spid, CIE e CNS) deve presentare la dichiarazione di cambio di residenza con provenienza da altro comune (o il rimpatrio AIRE) utilizzando il servizio messo a disposizione dal Ministero dell’Interno al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino 
accedendo alla sezione “Richiedi un cambio di residenza

Per chi invece desideri consegnare la dichiarazione di residenza direttamento allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 30) è necessario concordare un appuntamento contattando lo 0544 482482, attivo da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 oppure prenotando online al seguente link https://servizionline.comune.ra.it/web/prenotazioni/benvenuto

Il modulo di richiesta deve essere, pena la irricevibilità della dichiarazione:

  • compilato in ogni campo obbligatorio, contraddistinto da un asterisco (si consiglia di indicare sempre un recapito telefonico e un indirizzo e-mail se disponibile per eventuali comunicazioni in merito allo stato della pratica);
  • sottoscritto dal richiedente e da ogni persona maggiorenne compresa nel cambio;
  • corredato della fotocopia del documento di identità di ogni persona compresa nel cambio.

Il modello per la dichiarazione di residenza, in applicazione di quanto previsto all’art 5 del DL47/2014*, prevede la compilazione di una apposita sezione relativamente al titolo di occupazione dell’alloggio.

Inoltre:

  • E’ consigliabile apporre le etichette col nome del residente su campanello e cassetta delle lettere
  • E’ obbligatorio indicare il numero interno dell’abitazione in cui ci si trasferisce anche se nel modulo ministeriale è indicato come facoltativo
  • In caso di possesso di animali di affezione iscritti in Anagrafe occorre segnalare anche per loro il cambio di abitazione

Il cambio di indirizzo non comporta la necessità di aggiornare la Carta di identità, che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

Grazie ai collegamenti informatici esistenti le informazioni relativamente ai cambi di indirizzo e residenza sono a disposizione di Inps e Agenzia delle entrate, alla Motorizzazione civile, nonché comunicato ad Ausl e Hera.

La Motorizzazione Civile di Roma ha messo a disposizione per informazioni il numero verde 800.23.23.23 e sul sito Il Portale dell’Automobilista è possibile consultare lo stato dell’aggiornamento della propria residenza accedendo con i dati della propria patente o con quelli dei propri veicoli.

Tempi del procedimento

La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell’ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.

Entro 45 giorni dall’avvio del procedimento, dopo l’accertamento dei requisiti e le verifiche della Polizia locale, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata), la nuova residenza si considera confermata.

Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l’Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L’Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000* (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.

Normativa di riferimento

Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n 35

* DL 28 marzo 2014 n. 47, art 5 “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

* Art. 75 DPR n. 445/2000

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”

* Art. 76 DPR n. 445/2000

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso