Tributi

Il Comune di Ravenna applica, attualmente, sulla base delle disposizioni di legge e dei propri regolamenti, i seguenti tributi:

  • IMU (imposta municipale propria);
  • TASI (tributo sui servizi indivisibili);
  • TARI (tassa sui rifiuti);
  • ICI (imposta comunale sugli immobili), solo con riferimento alle annualità 2011 e precedenti, essendo stata abrogata dal 2012;
  • IMPOSTA DI SOGGIORNO;
  • TOSAP (tassa di occupazione spazi ed aree pubblici);
  • ICP (imposta sulla pubblicità);
  • DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione e la riscossione dei suddetti tributi, con la sola esclusione della TARI affidata ad Municipia S.p.A., sono affidate alla società Ravenna Entrate S.p.A.
Ravenna Entrate S.p.A.
Via Magazzini Anteriori, 1 48122 Ravenna
Telefono: 0544.424611 fax 0544.424612/424644 e-mail: info@ravennaentrate.it
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-13.30, martedì e giovedì 14.45-16.30, sabato chiuso
Tutte la documentazione e le informazioni di dettaglio relative all’applicazione dei suddetti tributi, ad esclusione della TARI, sono ricavabili sul sito www.ravennaentrate.it

La TARI  è affidata in gestione e riscossione a Municipia S.p.A.

A decorrere dall’1 gennaio 2022 lo sportello Tari è in via Colonna Marc’Antonio 7.
I giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.45 alle 16.30.
I recapiti telefonici sono 0544 485819 – 0544 485820; quelli di posta elettronica tari@ravennaentrate.it e tari.ravennaentrate@pec.it

Il Comune di Ravenna determina, inoltre, ai sensi di legge, il regolamento e le aliquote dell’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, la cui gestione e riscossione è di competenza dello Stato e avviene in sede di dichiarazione annuale IRPEF.
L’aliquota dell’addizionale IRPEF nel Comune di Ravenna è stata fissata nella misura dello 0,6% fino a tutto il 2013 (aliquota invariata dal 2007 – Delibera consiliare n. 23706/36 del 15/03/2007).
Dal 2023, con deliberazione consiliare n. 47 del 30/03/2023, è stata introdotta un’aliquota unica pari allo 0,80% per tutti gli scaglioni di reddito e la soglia di esenzione pari ad € 13.000.