Adozione nazionale e internazionale

Che cos’è
L’adozione nazionale e internazionale è un provvedimento che riguarda i minori per i quali il Tribunale Minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità in conseguenza della loro condizione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, o dei parenti tenuti per legge ad occuparsene.
Avere un figlio adottivo significa aprire nella propria famiglia uno spazio mentale, emotivo e fisico per accogliere un bambino generato da altri genitori, con sue origini e storia, con una sua personalità, bisognoso di ricercare e avere con i nuovi genitori, un’altra diversa possibilità di vita.
Adozione nazionale
E’ l’adozione di un minore figlio di italiani, o di stranieri, all’interno del contesto giuridico dello Stato Italiano: si tratta di minori nati da madre che non vuole essere riconosciuta, o allontanati dalla custodia delle famiglie d’origine per motivi ritenuti di grave pregiudizio dal Tribunale Minorenni di competenza (Decreto di adottabilità, mediante il quale vengono meno i legami giuridici con la sua famiglia d’origine e il minore diviene, a tutti gli effetti, figlio di una coppia genitoriale, diversa da quella che lo ha generato)
Adozione Internazionale
E’ l’adozione di un minore straniero, realizzata nel suo paese dinanzi alle Autorità locali e nel rispetto delle leggi vigenti. Questo tipo di adozione comporta un percorso complesso e lungo, ma arricchente in quanto consente di accogliere in famiglia bambini di culture, tradizioni e lingue diverse. Nel caso dell’Adozione Internazionale la dichiarazione di adottabilità è emanata dall‘ Autorità competente del Paese di origine del minore.

Chi può fare domanda
Ogni coppia che intenda presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione al competente Tribunale Minorenni, dovrebbe essere già preparata ad affrontare, con flessibilità, le tematiche e problematiche che l’adozione comporta, nelle sue diverse espressioni nazionale ed internazionale. Prima di iniziare l’iter adottivo la coppia può rivolgersi al competente Servizio Sociale territoriale per ricevere dall’assistente sociale informazioni sulla normativa vigente, sui requisiti per l’accesso (gli aspiranti genitori adottivi devono, in primo luogo, rispondere ai requisiti previsti dall’Art. 6 della L. 184/183 e seguente L. 149 del 2001), sugli Enti autorizzati e sulle modalità di svolgimento dell’intero percorso. Saranno inoltre chiariti i dubbi primari in merito, ad esempio, alla presentazione della domanda per entrambe, o per una sola forma di adozione, al rischio giuridico e a quelli sanitari. In questa fase la coppia sarà invitata a partecipare, senza alcun vincolo di obbligatorietà, al corso di preparazione che precede l’indagine psico-sociale su mandato del competente Tribunale Minorenni.

Rivolta a
• Minori per i quali è stato accertato lo stato di abbandono da parte del competente Tribunale Minorenni.
• Famiglie o coppie disponibili all’adozione di un minore

Il ruolo istituzionale del Servizio Sociale e del Servizio Sanitario

Fase dell’approfondimento psico-sociale – istruttoria
Oltre l’iniziale funzione informativa/formativa i Servizi Sociali della zona di residenza dei coniugi aspiranti all’adozione di un minore, hanno l’importantissimo ruolo di conoscere la coppia, mediante colloqui preliminari e di valutarne le competenze genitoriali, acquisendo informazioni approfondite sulla loro storia personale, di coppia, familiare, lavorativa e sociale, sugli eventi critici della loro vita: le informazioni raccolte porteranno alla stesura di una relazione a carattere psico-sociale redatta dall’Assistente Sociale e dallo Psicologo, capace di fornire al Giudice del Tribunale, insieme ai documenti previsti e agli esiti degli accertamenti sanitari, elementi di valutazione sulla richiesta depositata dagli aspiranti. Alla coppia sarà data restituzione della relazione, prima del suo invio al Tribunale Minorenni, successivamente sarà convocata dal Giudice incaricato per un opportuno colloquio.
Adozione nazionale: la coppia si pone in attesa di una proposta di abbinamento fra loro ed un minore, avanzata direttamente dal Tribunale Minorenni. La domanda è valida per tre anni, scaduti i quali le fasi dell’iter adottivo devono essere rieseguite
Adozione Internazionale: la dichiarazione di idoneità è pronunciata dal Tribunale, con Decreto. Entro un anno dalla sua notifica la coppia deve provvedere a dare l’incarico ad un Ente Autorizzato, di sua scelta, che l’affiancherà in tutta la procedura, fino alla proposta di abbinamento con un minore nativo del paese scelto dai coniugi.

Accompagnamento e sostegno post adottivo
Il Servizio Adozioni affiancherà il minore e i suoi genitori nella costruzione e sviluppo delle nuove relazioni familiari, mediante adeguati sostegni sia al minore, sia alla coppia. L’Assistente Sociale e lo Psicologo che hanno seguito la coppia durante l’istruttoria, monitoreranno la situazione durante tutto l’anno di affido pre-adottivo, al termine del quale aggiorneranno il Tribunale.
Dopo un anno il minore, la cui adozione si è realizzata in Italia sarà dichiarato figlio legittimo a tutti gli effetti, acquisendo il cognome del nuovo padre, mentre invece in caso di adozione internazionale il minore, entrando nel nostro Paese, ha già ricevuto il decreto di adozione.

Dove andare: riferimenti istituzionali
Le coppie che desiderano acquisire informazioni in merito al percorso adottivo possono rivolgersi telefonicamente o di persona al Centro per le Famiglie di Ravenna, via Gradisca, 19 tel. 0544/485830 E-mail: informafamiglie@comune.ra.it

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– Il 6 giugno 2016 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha approvato con Dgr 817/2016 lo schema del nuovo protocollo regionale in materia di adozione.
Il Protocollo è stato firmato a fine giugno da Regione, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, ANCI, Ufficio Scolastico Regionale, dai 6 Enti autorizzati che fanno parte del tavolo tecnico regionale adozione (Aibi, ANPAS, NOVA, CIFA, NADIA, Istituto la Casa) da rappresentanze dell’associozionismo famigliare: CARE nazionale e dall’associazione Famiglie per l’accoglienza.

– “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”, firmate in data 18 dicembre 2014 dal Ministro Giannini e diramate a tutte le istituzioni scolastiche regionali e locali e agli organismi dei genitori e degli studenti nella scuola accreditati presso il Ministero.

– Legge n. 184 del maggio 1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”

– Legge n. 149 del marzo 2001 “Modifiche alla legge 184 recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”