Prima di avere riconosciuta l’invalidità civile, i bambini con SD hanno l’esenzione in quanto sono considerati tra quelli indicati nel Decreto Ministeriale (Sanità) 1/2/91, art. 4 (“sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie di cui sono affetti [tra gli altri] i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali”).
Inoltre sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria tutti i bambini al di sotto dei 6 anni di età appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo non superiore a Euro 36.151,98 (Legge n. 724, 23/12/94, art. 1, comma 3).
Una volta riconosciuta l’invalidità civile continuano ad avere diritto all’esenzione, sia nel caso abbiano il riconoscimento del diritto all’indennità di frequenza (in base al Decreto Legislativo n. 124, 29/4/98, art. 5, comma 6, che stabilisce “l’esenzione agli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza”) sia che abbiano il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento (art. 6 del già citato Decreto Ministeriale 1/2/91 “sono esentati dalla partecipazione alla spesa per le generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario [tra gli altri] gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi”).
I maggiorenni rientrano tutti tra gli invalidi indicati nel Decreto 1/2/91, perché tutte le persone con SD hanno riconosciuta come minima la percentuale del 75%.
Inoltre, recentemente è stato emanato il Decreto Ministeriale (Sanità) n. 279, 18/5/01 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie” nel quale la Sindrome di Down è inserita come “malattia rara” (il codice assegnato è RN0660): in base a questo decreto la persona riconosciuta esente “ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti” (art. 6).
Ovviamente l’esenzione riguarda esclusivamente le prestazioni farmaceutiche e specialistiche previste dal Servizio Sanitario Nazionale.
Dove rivolgersi:
AUSL Ufficio assistenza protesica
CMP via Fiume Abbandonato 134
48121 Ravenna Tel. 0544 – 286649
Orario: 8.30 -12.00