Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti avverrà tramite l’utilizzo del sistema AVCpass.
Responsabile unico del procedimento: ing. Claudio Bondi. Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.859.954,08.
Categoria prevalente: OG1. Categorie scorporabili OG11 e OS32.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del giorno 15-12-2014.
Prima seduta pubblica: 17-12-2014 alle ore 9,00.
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi all’ ing. Luca Leonelli (tel. +39-0544-482650) e/o all’ ing. Angela Marchetti (tel +39-0544.485601).
SOPRALLUOGO – Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo, sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, dal direttore tecnico oppure da dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa. Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l’assistenza di un tecnico del Comune. La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di Tel. 0544-482650 e confermata via fax al n. 0544-485603. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.
La visita dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate: 11.11.2014; 18.11.2014; 25.11.2014;
Gli elaborati
DOMANDA n. 1
In merito alle proposte migliorative previste alla lettera C) del paragrafo 13 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”, per poter rispondere ad un’effettiva riduzione sui tempi, garantendo caratteristiche prestazionali analoghe o superiori a quelle previste dal progetto a base di gare, si chiede se sia possibile proporre un’alternativa al sistema costruttivo in X-Lam.
RISPOSTA n.1
Per quanto riguarda la miglioria richiesta nella tabella al paragrafo 13 “Criterio di Aggiudicazione”, alla lettera C5 riguardo alla riduzione del tempo di realizzazione dell’opera, siamo a rispondere che tale scelta non può essere legata a modifiche del progetto. In particolare, essendo stato posto a base di gara un progetto che prevede il sistema costruttivo in X-LAM, tale sistema non è modificabile in quanto da considerarsi come una variante sostanziale non ammessa dal bando.
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DOMANDA n.2
Per tutte le migliorie richieste dal bando, oltre ad esprimere la volontà di realizzarle, si chiede con quale documento è possibile esprimere tale volontà (elaborati grafici, relazioni,…).
RISPOSTA n.2
Per quanto riguarda le migliorie richieste nella tabella di cui al paragrafo 13 “Criterio di Aggiudicazione”, del bando di gara, lettera C), non sono richiesti elaborati oltre la compilazione del modello ALLEGATO 5, predisposto dalla stazione appaltante, nel quale il concorrente dovrà indicare se offre o meno quanto richiesto.
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QUESITO 3
In merito alla richiesta di requisito per la progettazione delle strutture in legno (classe IX categoria B), si chiede se il requisito puo’ essere soddisfatto anche se il progettista incaricato possiede “progetti di strutture in legno” ma i cui certificati di regolare esecuzione della prestazione rilasciati dagli enti appaltanti sono stati fatti rientrare nella classe e categoria Ig.
RISPOSTA 3
Si ribadisce quanto indicato nel punto 11.3 b) del bando di gara, secondo il quale “in caso di incertezze nella comparazione tra le “classi” e “categorie” di cui alla legge n. 143 del 1949 e l’attuale suddivisione in “categorie delle opere”, “destinazione funzionale” e “identificazione delle opere” di cui al D.M. n. 43 del 31.10.2013, si potrà fare riferimento al contenuto oggettivo della progettazione definitiva e/o esecutiva svolta. In altri termini, le progettazioni eseguite con buon esito negli ultimi dieci anni relative alle classi e categorie della previgente tariffa che possono essere utilizzate per la dimostrazione del requisito di cui al presente punto saranno valutate non solo con riguardo alla corrispondenze indicate nella precedente Tabella I di cui sopra, ma anche avendo a riferimento il contenuto sostanziale delle opere progettate qualora non vi sia esatta corrispondenza tra le declaratorie delle previgenti classi e categorie con le Categorie e ID opere di cui al DM 143/2013.
Pertanto il requisito richiesto dal bando di gara per la progettazione definitiva e/o esecutiva delle strutture in legno (classe e categoria IX b) può essere soddisfatto tramite i certificati rilasciati ad un professionista per la “Ig”, purchè si riferiscano a progettazioni per strutture in legno.
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QUESITO 4
Relativamente ai requisiti dei progettisti, si legge nel bando che occorre lo svolgimento con buon esito di servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva per 4.154.945 euro di lavori, intesi come somma di tutte le classi e categorie che compongono l’opera in appalto, moltiplicato per 1,5.
Si chiede perciò di confermare che, ai soli fini di rispondenza del predetto requisito, tale richiesta possa essere dimostrata con anche uno o più servizi di importo globalmente maggiore a quanto richiesto, relativi ad unica classe/categoria (o Categorie e Identificazione delle opere) purchè compresa/e tra quelle in tabella del disciplinare di gara. Quanto scritto sul disciplinare infatti non associa il moltiplicativo 1,5 a ciascuna classe/categoria ma al solo importo totale, rendendo di fatto possibile la “dimostrazione anche con unico servizio relativo ad una sola classe/categoria”.
Ciò, fermo restando il soddisfacimento separato dei due requisiti per strutture ed impianti di cui ai capoversi seguenti a pag. 11.
RISPOSTA 4
Si conferma che l’importo delle opere progettate richiesto come requisito al punto 11.3 b) del bando di gara, pari ad euro 4.154.945,00, è relativo alla somma dell’importo opere progettate (con progettazione definitiva e/o esecutiva), ma non si ritiene che tale requisito possa essere soddisfatto con la “dimostrazione anche con unico servizio relativo ad una sola classe/categoria”, in quanto il bando di gara, sempre nel punto 11.3 b) richiede espressamente che siano state state progettate Strutture per Euro 859.409 (avendo a riferimento le precedenti tariffe, pertanto si richiede l’avvenuto espletamento della progettazione nella classe e categoria I/g, oppure nella classe e categoria IX/b o in entrambe) e che siano stati progettati Impianti per Euro 670.152 (avendo a riferimento le precedenti tariffe, pertanto si richiede l’avvenuto espletamento della progettazione nella classe e categoria III-a, oppure nella classe e categoria III-b, oppure nella classe e categoria III-c, oppure in due su tre delle predette classi e categorie, oppure in tutte e tre).
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QUESITO 5
Si chiede di confermare che la dimostrazione dei requisiti potranno essere utilizzati servizi svolti per committenti privati progettati a livello definitivo e/o esecutivi e realizzati relativi ad edilizia in generale ( case uffici etc).
Nel paragrafo successivo sempre a pag. 11 del disciplinare viene specificato che i servizi svolti negli ultimi 10 anni, in caso di incertezze nella comparazione, verranno dimostrati non solo con riguardo alla corrispondenza indicata nella tabella ma anche avendo a riferimento il contenuto sostanziale delle opere progettate.
Si chiede di rettificare tale punto in quanto l’art. 8 comma 1 del DM 143/2013 riporta espressamente:” OMISSIS…. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. OMISSIS…”.
Si parla di categoria di opera (quindi edilizia in questo caso) e non destinazione funzionale e identificazione delle opere.
In relazione alla richiesta dei servizi va segnalato che la richiesta, oltre a limitare sensibilmente e ingiustificatamente la partecipazione alla gara stessa a danno di soggetti che, pure ugualmente qualificati per il bando in oggetto, non hanno invece esperienza puntuale negli specifici servizi richiesti, sembra porsi in violazione dei principi affermati dall’Autorità per la Vigilanza per i contratti pubblici. Infatti, con determina n. 5 del 27 luglio 2010, l’Authority ha affermato che la logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio è quella di “aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464)”.
Tutto ciò premesso si chiede di confermare che a dimostrazione dei requisiti potranno essere utilizzati servizi di edilizia in generale con grado di complessità pari o superiore a quella richiesta dal bando.
Si evidenzia infine che probabilmente per un mero errore è stata scritta la classe Ib al posto Ic come comparazione della E.08
RISPOSTA 5
Visto quanto indicato nel punto 11.3 b) del bando di gara, secondo il quale “in caso di incertezze nella comparazione tra le “classi” e “categorie” di cui alla legge n. 143 del 1949 e l’attuale suddivisione in “categorie delle opere”, “destinazione funzionale” e “identificazione delle opere” di cui al D.M. n. 43 del 31.10.2013, si potrà fare riferimento al contenuto oggettivo della progettazione definitiva e/o esecutiva svolta, ritenendo in altri termini, che le progettazioni eseguite con buon esito negli ultimi dieci anni relative alle classi e categorie della previgente tariffa che possono essere utilizzate per la dimostrazione del requisito di cui al presente punto saranno valutate non solo con riguardo alla corrispondenze indicate nella Tabella I dell’art. 11.3 b) del bando di gara, ma anche avendo a riferimento il contenuto sostanziale delle opere progettate qualora non vi sia esatta corrispondenza tra le declaratorie delle previgenti classi e categorie con le Categorie e ID opere di cui al DM 143/2013;
-visto l’art. 8 comma 1 del DM 143/2013 che riporta espressamente:” OMISSIS…. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. OMISSIS…”;
– considerata la declaratoria contenuta nella legge 2 marzo 1949, n. 143 che nell’Allegato, art. 1 comma 14 stabilisce che la classe e categoria I-b) si riferisce a:
– ritenuto che nella Tabella I del punto 11.3 b) del bando di gara, la comparazione della Id Opere E.08 con la I-b, è coerente con il tipo di progettazione richiesta per i lavori di ampliamento della scuola Randi e per la realizzazione della nuova scuola secondaria, oggetto dell’appalto. La categoria I-c) infatti, è relativa ad opere con una complessità superiore rispetto a quelle inquadrate nella categoria I-b) ed oggetto dell’appalto;
-per tutto quando sopra considerato, si ritiene che, fermo restano la competenza finale della Commissione giudicatrice, lavori progettati appartenenti alla cat. I-c possano soddisfare il requisito per le progettazioni nella cat. I-b.
Si conferma quanto già esplicitato nel bando di gara circa la possibilità di dimostrare il requisito di cui al punto 11.3 b) mediante progettazioni espletate per committenti privati.
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QUESITO 6
Con riferimento al bando in oggetto, ed in particolare alle classi e categorie di riferimento, viene richiesto nel bando di avere espletato servizi, per quanto riguarda le opere edili, rientranti nella categoria I-b.
Si chiede l’autorizzazione a dimostrare il requisito richiesto con lavori classificati I-c, essendo gli oggetti di tale categoria i medesimi di quelli di cat. I-b, solo “di importanza maggiore”.
RISPOSTA 6
Si rimanda a quanto già risposto nel quesito n. 5.
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QUESITO 7
con riferimento al bando della gara in oggetto di seguito si formulano due domande in merito ai criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 13 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” .
Criterio A: quali sono i criteri e gli indicatori attraverso i quali si valuta il “miglioramento della qualità della gestione della commessa”?
Sub criterio A2: quali caratteristiche della “struttura organizzativa adottata dall’impresa” sono considerate per valutare il sub criterio?
RISPOSTA 7
I sub-criteri i relativi criteri motivazionali attraverso i quali si valuta il “Miglioramento della qualità della gestione della commessa”, sono quelli indicati nella Tabella di cui all’art. 13 del bando di gara, relativamente al criterio di valutazione A.
Si rimanda a quanto espressamente specificato nella predetta tabella, anche con riferimento al sub-criterio di valutazione A2, che specifica i criteri motivizionali sulla base dei quali verranno attribuiti i punteggi relativi a tale sub-criterio.
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QUESITO 8
f.1.2) le prestazioni relative alla progettazione saranno svolte mediante l’indicazione di uno o più soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di qualificazione elencati ai punti 11.3. a- I); 11.3.a– II) e 11.3.b) del bando di gara;
Si precisa che ad ogni soggetto indicato è fatto obbligo, di produrre, così come richiesto nel bando di gara le dichiarazioni contenute nel modello
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società XXX srl |
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Nel caso di compilazione del modello Allegato 1- da parte di una società di ingegneria nella prima colonna del punto f.1.2, verrà riportato il nome della società, nella seconda colonna cosa è necessario indicare per una società? Per una società è quindi possibile indicare come unico progettista di tutte le categorie il solo direttore tecnico/legale rappresentante della società in quanto unico responsabile della struttura?
RISPOSTA 8
Nel caso di società di ingegneria o professionali, nella colonna 2, è necessario indicare la qualifica e gli estremi di iscrizione ai relativi Albi professionali (numero ed anno) dei professionisti che concretamente, in caso di aggiudicazione, realizzeranno le prestazioni progettuali per la società. Tali professionisti sono gli stessi da indicare anche alla lettera m) del modello Allegato 6).
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QUESITO 9
Con riferimento al bando della gara in oggetto si chiede se, essendo il Comune di Ravenna ente certificato da parte di Bureau Veritas si chiede la possibilità che venga resa disponibile la procedura di valutazione delle gare, con relative istruzioni operative.
RISPOSTA 9
La procedura di valutazione delle offerte è dettagliatamente riportata nel bando di gara negli artt. 13, 16 e 17.
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QUESITO 10
Con riferimento alla risposta al quesito 3, pubblicata sul sito del Comune di Ravenna, si richiede il seguente chiarimento: al punto 11.3.b come requisito per la progettazione “si richiede che la somma dei lavori oggetto dei servizi di progettazione riferiti alle due ID opere S.03 e S.04 (I/g e IX/b) sia almeno pari ad Euro 859.409,00”; pertanto non è chiara la necessità di aver svolto servizi di progettazione di strutture in legno.
RISPOSTA 10
Si ribadisce quanto detto nella risposta al quesito n. 4, pertanto si richiede che la somma dei lavori progettati (con progetti definitivi e/o esecutivi) svolti con buon esito negli ultimi dieci anni siano riferibili alla ID opera S.03 e/o alla ID opera S.04 e quindi, con riferimento alle precedenti tariffe, alle classi e categorie I/g e/o IX/b.
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QUESITO 11
Si chiede se può considerare soddisfatto il requisito del progettista relativo ad € 859.409,00 (classe Ig e IXb) con importi di servizi in classe e cat. Ig (strutture o parti di strutture in cemento armato) ?
RISPOSTA 11
Si, si richiama per maggiori dettagli quanto esplicitato nella risposta al quesito n. 4.
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QUESITO n. 12
Si chiede cosa si intende per funzionalità ed adeguatezza nello svolgimento delle varie fasi lavorative.
RISPOSTA n. 12
La Commissione dovrà attenersi allo stretto tenore letterale dei criteri motivazionali espressi nel bando di gara, all’art. 13, essendo esclusa la possibilità di introdurre previsioni innovative della lex specialis attraverso l’istituto dei chiarimenti.
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QUESITO 13
Premesso che ai sensi del CSA (art. 12) e dello Schema di Contratto (art. 7) è espressamente previsto che non si potrà dare inizio a nessuna lavorazione (fatte salve le attività di accantieramento e sistemazione dell’area) se non dopo l’approvazione del Progetto Esecutivo e considerato che nel verbale di consegna (delle prestazioni dell’appaltatore) saranno indicate la scansione temporale e le scadenze intermedie “
RISPOSTA 13
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QUESITO 14
L’art. 19 bis del CSA prevede che il pagamento dell’acconto (50%) relativo alla progettazione esecutiva avvenga entro 30 giorni dal verbale di consegna, salvo poi aggiungere “e comunque entro e non oltre 60gg decorrenti dalla data di approvazione del progetto”. Si chiede, visto l’arco temporale sotteso, di chiarire quale delle due “ipotesi” sarà patto contrattuale.
RISPOSTA 14
La fattura potrà essere presentata entro 30 gg. dal verbale di consegna.