Anagrafe Stato Civile Elettorale e Immigrazione

Chi?
In entrambi i casi la dichiarazione è resa da uno solo dei genitori, se coniugati;
personalmente da entrambi i genitori se non coniugati;
un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volonta’ della madre di non essere nominata.

Dove?
La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:

– l’ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata
– il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita
– il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita

Quando?
La dichiarazione di nascita può essere effettuata:

entro 3 giorni al Direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita
oppure

entro 10 giorni all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori presentando l’attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto.

Il matrimonio ai sensi dell’art. 106 del C.C. può essere celebrato esclusivamente nella Casa Comunale. Nel Comune di Ravenna le sedi individuate da apposita delibera per la celebrazione del matrimonio sono la Residenza Municipale, la Sala Muratori e la Sala Dantesca della Biblioteca Classense, il Palazzone di Sant’Alberto, la ex chiesa di San Nicolò – Museo TAMO, il MAR – Museo d’Arte della Città, Palazzo Rasponi delle Teste.

Ci si può riconciliare solo in caso di separazione in quanto situazione giuridicamente riconosciuta ma NON definitiva. Il divorzio non ammette riconciliazione. Ci si può riconciliare nel Comune di celebrazione del matrimonio o nel Comune nel quale l’atto di matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio celebrato all’estero). Occorre contattare l’Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente e fissare un appuntamento a seguito del quale verrà sottoscritto, da entrambi i coniugi, l’atto di riconciliazione. La procedura non comporta costi.

Occorre contattare l’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di Residenza e prendere appuntamento per prestare il giuramento. Per quanto riguarda il Comune di Ravenna, il numero da contattare è 0544 485509. Si ottiene la cittadinanza italiana dal giorno dopo il giuramento.

Il cittadino straniero che risiede in modo stabile sul territorio del comune di Ravenna per un periodo superiore ai tre mesi è tenuto a richiedere all’Ufficiale d’Anagrafe l’iscrizione anagrafica per sé e per i propri familiari conviventi.
Tale iscrizione è subordinata all’accertamento positivo da parte della Polizia Municipale all’indirizzo indicato dal richiedente.
La legge 15 luglio 2009 n.94 ha inoltre stabilito che l’iscrizione anagrafica può dar luogo alla verifica da parte del comune delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Cosa occorre:
a) per i cittadini comunitari
Il D. Lgs. N. 30/2007 ha abrogato la carta soggiorno per i cittadini comunitari, a partire dall’11/04/2007 è competenza del Comune provvedere al rilascio dell’attestazione della regolarità di soggiorno.
Per facilitare la procedura di iscrizione anagrafica e nello stesso tempo agevolare i controlli necessari nel corso del procedimento, il Comune di Ravenna ha elaborato una: “Guida alle nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari”.
La guida, tradotta in sei lingue, è consultabile on-line
b) per i cittadini extra comunitari

passaporto in corso di validità o documento di identificazione equipollente rilasciato dal paese di origine
permesso o carta di soggiorno
codice fiscale di ogni componente il nucleo familiare
Per l’iscrizione anagrafica i cittadini stranieri devono rivolgersi al Centro informazioni, orientamento e assistenza per i cittadini immigrati, con sede in via Oriani, 44 tel. 0544 485503.

Servono:
• 1 MARCA DA BOLLO DA 16.00€;
• 1 COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO;
• 1 COPIA DEL PASSAPORTO (solo le pagine con il numero, la data di rilascio e di scadenza e i dati anagrafici);
• 1 COPIA DEL CODICE FISCALE;

Per i lavoratori subordinati:
• 1 COPIA CONTRATTO DI LAVORO + MODULO S3 (sottoscritto dal datore di lavoro con copia del documento di identità)
• 1 COPIA ULTIME DUE BUSTE PAGA
• 1 COPIA CUD O DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per i lavoratori autonomi:
• VISURA CAMERALE
• FOTOCOPIA DEL CONTRATTO A PROGETTO O DELL’ATTO DI IMPRESA FAMILIARE O DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (per le altre tipologie di lavoro autonomo)
• BILANCIO PROVVISORIO (vistato dal consulente, allegando documento di identità e tesserino iscrizione albo professionale del consulente)
• 1 COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per entrambe le 2 tipologie di lavoratori:
• 1 COPIA DELL’ATTO DI PROPRIETÀ DELL’ABITAZIONE oppure CONTRATTO DI AFFITTO corredato dal modulo S2 sottoscritto dal proprietario di casa (In mancanza del contratto di affitto, occorrono la dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario dell’alloggio ed il modulo S2 compilato dal titolare del contratto con copia del documento di identità di entrambi);
• CERTIFICATO DI IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO (SOSTITUITO DAL MODULO S1 IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO DI UN MINORE DI 14 ANNI);
• COPIA DEL PASSAPORTO DEL FAMILIARE DA RICONGIUNGERE.

IMPORTANTE: I beneficiari di protezione internazionale sono esentatati dal requisito di reddito e di alloggio
ai sensi dell’art. 29-bis del D.Lgs. 286/1998.

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.
Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.
Se l’impedimento è a carattere permanente la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.
Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla AUSL.
5. Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?
Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Se l’impedimento è a carattere permanente la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.
Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla AUSL.

Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea.

No.
Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.