Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l’iscrizione nell’apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, l’iscrizione all’albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell’elettorato attivo e, infine, all’avere assolto gli obblighi scolastici. La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni. Pertanto la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’albo deve avvenire tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal Sindaco o suo delegato e da 3 consiglieri comunali). Poiché l’inclusione nell’albo ha carattere permanente, non occorre che ripresenti una nuova domanda chi si fosse già iscritto in anni precedenti.
Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Per esempio: non è possibile votare nel comune dove ci si trova momentaneamente per trascorrere le ferie o per motivi di lavoro. Sono, comunque, previste alcune eccezioni:ELEZIONI EUROPEE
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
– i componenti dei seggi, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
– i rappresentanti delle liste che, essendo elettori della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni;
– i candidati della stessa circoscrizione elettorale;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
ELEZIONI POLITICHE
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
– i componenti dei seggi, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
– i rappresentanti delle liste, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio plurinominale;
– i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
ELEZIONI COMUNALI
– i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le forze di polizia ed il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, purché siano elettori del comune stesso;
– i componenti dei seggi, rappresentanti delle liste dei candidati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro compito, purché siano elettori del Comune di Ravenna;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune di Ravenna;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione, sempre che siano elettori del Comune di Ravenna.
ELEZIONI REGIONALI
Come per le elezioni comunali purché gli elettori siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Emilia-Romagna.
Ed inoltre i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di Residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
REFERENDUM
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
i componenti dei seggi, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in parlamento e i rappresentanti dei comitati promotori dei referendum, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di Residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
Il Decreto Legge Bersani (n. 223 del 04.07.2006 “Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati”, convertito con legge del 04.08.06 n. 248) attribuisce con l’art. 7, la competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e le dichiarazioni riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (tutti beni mobili registrati) ai Comuni oppure agli Sportelli Telematici dell’Automobilista (S.T.A.), attivati presso:
Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
Ufficio Motorizzazione
Automobile Club Italiano (A.C.I.)
agenzie o studi di consulenza automobilistica abilitati.
L’autenticazione viene effettuata di norma sul “Modello CDP” (Certificato di proprietà). Per i veicoli più vecchi, per i quali questo modello non è presente, essa viene effettuata sull’atto di vendita, predisposto dal venditore, che verrà spillato al libretto di circolazione.
Allo sportello è necessario presentarsi con
certificato di proprietà
documento valido del dichiarante
fotocopia del documento valido dell’acquirente
codice fiscale dell’acquirente
in caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale)
marca da bollo da 16,00 €
Occorre comunque sapere che l’autentica della firma presso l’anagrafe non esaurisce il procedimento.
Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l’atto dovrà essere successivamente portato ad uno S.T.A. (Pubblico Registro Automobilistico, oppure Ufficio Motorizzazione, una delegazione degli Automobile Club oppure un’agenzia o studio di consulenza automobilistica).
Rivolgendosi quindi ad uno sportello telematico dell’automobilista si può autenticare la firma ed espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà in un unico momento.
Le dichiarazioni di cambio di indirizzo o di iscrizione con provenienza da altro comune, la cui modalità è specificata di seguito, possono essere inviati allo Sportello polifunzionale:
via posta elettronica certificata a demografici.comune.ravenna@legalmail.it
via email ordinaria ad anagrafe@comune.ravenna.it
con raccomandata al seguente indirizzo “Sportello Polifunzionale viale Berlinguer 68 48124 Ravenna”
via fax allo 0544 546130
Per chi invece desideri consegnare la dichiarazione di residenza direttamento allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 68) è necessario concordare un appuntamento contattando lo 0544 482482, attivo da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.
E’ infine possibile presentare la dichiarazione per il solo cambio di indirizzo presso gli sportelli anagrafici di via Maggiore e via Aquileia e presso gli uffici decentrati del forese, previo appuntamento da concordare telefonicamente.
Presentazione della domanda
Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all’interno del Comune ove si è già residenti.
Il cambio di residenza è lo spostamento della propria dimora abituale per chi proviene da fuori il territorio comunale di Ravenna.
Dal 9 maggio 2012 i cambi di indirizzo/residenza sono effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.
E’ necessario obbligatoriamente compilare il modulo indicato dal Ministero dell’Interno, scaricabile in fondo alla pagina
Il modulo di richiesta deve essere, pena la irricevibilità della dichiarazione:
compilato in ogni campo obbligatorio, contraddistinto da un asterisco (si consiglia di indicare sempre un recapito telefonico e un indirizzo e-mail se disponibile per eventuali comunicazioni in merito allo stato della pratica);
sottoscritto dal richiedente e da ogni persona maggiorenne compresa nel cambio;
corredato della fotocopia del documento di identità di ogni persona compresa nel cambio.
Il modello per la dichiarazione di residenza, in applicazione di quanto previsto all’art 5 del DL47/2014*, prevede la compilazione di una apposita sezione relativamente al titolo di occupazione dell’alloggio.
I senza fissa dimora possono richiedere l’iscrizione anagrafica presso lo Sportello Polifunzionale – Anagrafe in via Berlinguer, 58.