SUE

Si ricorda che qualora la procura del privato cittadino conferita al tecnico di fiducia (e allegata all’istanza/comunicazione) rechi una firma autografa, occorre sempre allegare anche la scansione del documento di identità in corso di validità del cittadino stesso.

Si consiglia, anche in coerenza con lo spirito della normativa vigente, di indicare il periodo a mesi o anni (ad es. 6 mesi, un anno o 3 anni per la fine lavori – nel rispetto dei termini massimi di legge ovviamente): termini che si devono intendere sempre decorrenti dalla scadenza naturale del titolo o dalla eventuale precedente proroga. Si sconsiglia vivamente di indicare termini fantasiosi e sganciati da ogni misurazione “tipica”, ad esempio calcolati dalla data di presentazione della proroga stessa o inserendo una data casuale: modalità assolutamente da evitare.

Qualora lo stato legittimo sia desumibile solo dall’accatastamento di primo impianto, la tolleranza applicabile risulta essere quella prevista dall’art. 19Bis, comma 1bis lett. e) relativamente agli “errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere” in quanto la rappresentazione cartografica di accatastamento di primo impianto generalmente risulta sprovvista del livello di dettaglio e della precisione che caratterizza gli elaborati oggi allegati ad un titolo edilizio.
A tal riguardo si veda il parere della regione Emilia Romagna P.G. 388360/2023.

Ai sensi della normativa regionale vigente (L.R. 15/2013 e smi) non è più obbligatorio: resta quindi una facoltà della Proprietà, purchè l’immobile abbia un’agibilità pregressa.

Pur considerando che l’installazione del controsoffitto è attività edilizia libera, vanno rispettati i requisiti minimi sanitari vigenti per cui l’intervento è possibile a condizione che l’altezza media del vano rispetti l’altezza minima prevista dal D.M. 5/7/75, ovvero m. 2,70 per vani principali (es cucina, soggiorno e camera da letto) e h 2,40 per vani ad uso servizi o bagni.

L’intervento di rifacimento di una scala esterna configura di norma una Ristrutturazione Edilizia e pertanto occorre presentare una SCIA. Si deve prestare molta attenzione al regime delle distanze: infatti in base alle vigenti DTU si osserva che:

A) qualora non sia modificata la sagoma della scala, in via generale la ricostruzione puo’ essere eseguita nella stessa posizione della precedente;

B) se invece viene modificata la sagoma:
1) qualora la scala sia a sbalzo, senza pilastri e con profondità inferiore a m 1,50, la stessa non determina modifica di sagoma e/o volume, ma viene computata come Superficie Accessoria (al pari dei balconi), ma nella sua proiezione a terra una volta sola. Inoltre, deve mantenere un distacco di 3 m dai confini, stante la norma di RUE – art. II.1.2 NTA – che prevede per i manufatti che non fanno SC e/o volume un distacco di m 3 e comunque ml. 5.00 dal confine stradale;
2) qualora invece la scala sia dotata di pilastri o abbia uno sporto > a m 1,50, viene computata come Superficie Accessoria (al pari dei balconi); inoltre configura modifica di sagoma e volume e per essa è prescritto il rispetto dei distacchi standard (m 5 da confini di proprietà e m 10 tra fabbricati) oltre che la verifica della SCO.

Occorre distinguere il profilo prettamente edilizio-urbanistico da quello civilistico. Nonostante sotto il profilo edilizio tali opere non siano considerati “manufatti” in senso stretto e come tali non soggetti al regime delle distanze (da confini e tra fabbricati), pur tuttavia al fine di prevenire contenziosi con il vicinato, si consiglia di osservare le norme generali del C.civ. (es. 3 m tra fabbricati, etc….). Si rammenta infatti che anche se l’opera di edilizia libera non viene perseguita come abuso edilizio, potrebbe essere oggetto di contestazioni da parte dei confinanti.(per maggiori chiarimenti vedi Vademecum :”Elementi di arredo delle aree pertinenziali”)

NO, non è consentito l’invio di documentazione sottoforma di file .zip o similari, ma devono essere sempre inviati in formato pdf (preferibilmente in pdf/A).

Per attività edilizia libera si intende la possibilità di realizzare interventi non soggetti alla presentazione di titoli edilizi e/o di Comunicazioni di inizio lavori asseverate. Rimane ferma sempre l’osservanza delle altre norme di settore (tutela ambientale, sismica, prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche, norme igienico-sanitarie, ecc.), in relazione al tipo di opera che si vuole realizzare ed altresì alla zona di intervento. Alcuni interventi di attività edilizia libera (es. installazione di pergolati, strutture per ombreggio con copertura impermeabile, pavimentazioni, installazione di casette porta-attrezzi da giardino, etc.) potrebbero infatti prevedere la necessità di presentare richieste e/o depositare documentazione come ad esempio la necessità di reperire l’Autorizzazione Paesaggistica nelle zone sottoposte a tutela dal D.Lgs. 42/2004, oppure di prevedere il deposito del progetto delle strutture in relazione alle norme di riduzione del rischio sismico, oppure prevedere la realizzazione di opere atte al rispetto delle norme per il rischio idrogeologico (es. vasche di laminazione per il rispetto dell’invarianza idraulica in caso di opere di pavimentazione e/o di realizzazione di strutture per ombreggio con copertura impermeabile o creazione di altre superfici impermeabili).

L’intervento si configura quale ristrutturazione edilizia (modificandosi parametri quali sagoma e volume) e pertanto occorre la presentazione di una SCIA. Occorre fare molta attenzione alla profondità della soletta del balcone poiché se il suo aggetto è inferiore a m 1,50, in forza di quanto previsto dalle DTU vigenti (DGR Emilia-Romagna n. 922/2017), il balcone non fa distacco e pertanto, a seguito della modifica dei suddetti parametri e del nuovo volume che si crea, occorre verificare il rispetto del regime dei distanze (da confini e tra fabbricati), in coerenza con quanto previsto dal DM 1444/68 e dalle norme di RUE otre che la verifica della SCO. (vedi Vademecum: “Tamponamenti di spazi aperti ma coperti”)