Come prescritto nelle vigenti disposizioni normative, la sua validità è di anni 5. Se i lavori edili/strutturali non sono finiti occorre presentare una comunicazione di rinnovo della sua efficacia, anteriormente alla sua scadenza, asseverando che i calcoli strutturali trovano conferma anche per le opere residue, in caso di sopravvenienza di nuove norme tecniche.
SI. In base ad una delibera consiliare – peraltro proprio reiterata a marzo 2024 – che ne disciplina i criteri, per importi superiori ad euro 2.000,00, è possibile presentare una istanza motivata allo Sportello Unico Edilizia, chiedendo la proroga /rateizzazione dei pagamenti. Il numero delle rate e il termine max prorogabile varia in relazione alla consistenza della somma dovuta. Si può arrivare fino ad un massimo di 4 rate in 30 mesi per importi superiori ai 25.000 euro.
Il capanno da pesca, come noto, è un manufatto ad uso ricreativo (esercizio della pesca) e non abitativo, pertanto non può assolutamente includere vani con la specifica destinazione a “cucina”. Pur tuttavia, recentemente, proprio in considerazione della sua funzione ludica / conviviale correlata alla sua tradizione storica e culturale radicata nel nostro territorio, si è ritenuto di poter ammettere e tollerare la presenza di modesti “allestimenti” atti alla conservazione preparazione e cottura in loco di cibi.
NO. Non esiste una decadenza per mancato inizio lavori nella CILA, trattandosi peraltro non di un titolo edilizio in senso stretto. La CILA, come da norma di legge, decade solo per mancata esecuzione dell’intervento edilizio previsto entro il suo triennio di validità.
NO. La corretta presentazione e il conseguente legittimo perfezionamento di una SCEA di agibilità presuppone la puntuale ultimazione di tutti i lavori ivi comprese le finiture (impiantistica, pavimenti, serramenti, etc.): diversamente non si potrebbe garantire la piena fruibilità e funzionalità dell’immobile, obiettivo primario dell’agibilità.
Come noto, non è previsto nel RUE un indice di permeabilità per le zone agricole: pur tuttavia, proprio in virtù del principio generale della salvaguardia della permeabilità dei suoli e nel caso specifico della tutela del territorio rurale, si ritengono ammissibili modeste pavimentazioni annesse all’immobile abitativo o al capannone uso ricovero attrezzi / fienile etc. che presentino una estensione strettamente dimensionata alla funzionalità e all’utilizzo proprio di quel fabbricato cui sono correlate, ovvero NON devono comportare la creazione di piazzali e/o superfici che esulano (per dimensioni e/o utilizzo) da quanto strettamente necessario e funzionale all’utilizzo dell’immobile a cui le pavimentazioni stesse sono correlate.
La realizzazione di nuove pavimentazioni (tranne nei casi di edifici soggetti a vincoli di tutela paesaggistica o monumentale) costituisce attività edilizia libera purché sia verificato il rispetto dell’indice di permeabilità prescritto dalle norme di RUE oltre alle prescrizioni dei Piani di prevenzione del rischio idrogeologico, ove previsto.
In caso contrario è possibile incorrere in un ordine di ripristino.
E’ possibile, a condizione che il soppalco abbia le caratteristiche previste dal D.M. 5/7/75 relativamente alle superfici minime ed altezze: ad es. per un uso letto, mq 9 per la singola e mq 14 per la matrimoniale, e altezza m 2,70; mentre per quanto concerne i rapporti aereo illuminanti occorre considerare anche il vano principale sul quale il soppalco aggetta (si veda quanto meglio specificato alla voce “soppalchi” nel “VADEMECUM” operativo del SUE).
No: la legge NON prevede la prorogabilità della CILA (vedi art. 7 co. 6 della L.R. 15/2013 che sancisce il termine di anni 3 per l’ultimazione dei lavori): e ciò perché, a differenza della SCIA e del PdC, la CILA non è considerata formalmente un “titolo edilizio” in senso stretto. Alla scadenza dunque dei 3 anni, qualora i lavori non siano terminati, occorre presentare una nuova CILA, a meno che le opere residue non abbiano la consistenza di una Manutenzione Ordinaria.
E’ ammessa la presentazione di una sola variante finale ma solo contestualmente alla presentazione della Fine Lavori CILA