Come si deve intendere l’applicazione delle tolleranze ai sensi dell’art. 19 bis l.r. 23/04 in relazione all’accatastamento di primo impianto?
Come si deve intendere l’applicazione delle tolleranze ai sensi dell’art. 19 bis l.r. 23/04 in relazione all’accatastamento di primo impianto?
Qualora lo stato legittimo sia desumibile solo dall’accatastamento di primo impianto, la tolleranza applicabile risulta essere quella prevista dall’art. 19Bis, comma 1bis lett. e) relativamente agli “errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere” in quanto la rappresentazione cartografica di accatastamento di primo impianto generalmente risulta sprovvista del livello di dettaglio e della precisione che caratterizza gli elaborati oggi allegati ad un titolo edilizio.
A tal riguardo si veda il parere della regione Emilia Romagna P.G. 388360/2023.