Cosa serve fare per dare vita a un’unione civile tra persone dello stesso sesso?

Ai sensi della Legge n. 76/2016, possono costituire unione civile, due persone dello stesso sesso e maggiorenni qualora dichiarino di:

– non essere sposati o parti di altra Unione Civile (art 1 c. 4 lett a L.76/2016)
– non essere interdetti per infermità di mente (art 1 c. 4 lett b L.76/2016.)
– non avere rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione tra di loro (art 1 c. 4 lett c L.76/2016.)
– non aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell’Unione civile dell’altra (art 1 c. 4 lett d L.76/2016)

La richiesta di costituzione dell’unione civile può essere presentata all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
L’iter procedurale si divide in 2 fasi:
– prima fase: richiesta di costituzione di unione civile formalizzata con un processo verbale;
– seconda fase: costituzione dell’unione mediante la sottoscrizione dell’atto di unione civile.

I cittadini stranieri, per poter presentare istanza di unione civile, dovranno produrre il nulla osta alla costituzione dell’unione civile rilasciato dal proprio Consolato in Italia, legalizzato ai sensi di legge, allegando il proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

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