Quando è necessaria l’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica c.d. “ex post” relativamente ad opere difformi o in assenza di titolo eseguite prima dell’imposizione el vincolo?
Va acquisita in tutti i casi di vincolo paesaggistico (parte III del D.Lgs. 42/04) sopravvenuto, qualora si debba ottenere una sanatoria (ovvero accertamento di conformità edilizia e urbanistica di cui all’art.17 e 17 bis della L.R. 23/2004) come espressamente previsto dall’art. 17 co. 4Bis) e chiarito anche da circolari ministeriali, al fine di dare a tutto tondo una “patente” di piena conformità dell’intervento eseguito anche sotto il profilo dei valori attualmente tutelati dal Legislatore e insiti nella natura stessa del vincolo apposto.
In base ad un recentissimo parere regionale di inizio 2023, tale autorizzazione “ex post” (sempre con riferimento a interventi non riconducibili all’Allegato A del DPR 31/2017) va altresì acquisita anche al fine del riconoscimento della sussistenza – e quindi ammissibilità – delle fattispecie di tolleranze costruttive previste dall’art.19 bis commi 1 bis e 1ter della L.R. 23/2004. Qualora la stessa non sia ottenuta, le difformità di cui trattasi saranno assoggettate a sanzione pecuniaria ordinaria.