premesso che:
– presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati è in corso di esame una proposta di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere (cd. omotransfobia);
visto:
– il testo della succitata proposta recante: “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi”;
considerato che:
- ogni persona umana, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, merita sempre di essere tutelata e rispettata;
- già oggi in Italia sono presenti norme che tutelano la dignità e il decoro delle persone e la loro integrità fisica e psicologica, quali ad esempio l’art. 595 del codice penale (diffamazione), l’art. 612 cp (minaccia), l’art. 581 cp (percosse), l’art. 582 cp (lesioni personali), l’art. 594 cp (ingiuria);
- nell’ordinamento italiano sono inoltre previste circostanze aggravanti, quali, ad esempio, quella dei motivi abietti o futili, contenuta nell’art. 61, comma 1, n. 1 cp, oppure quella dell’aver agito con crudeltà, prevista dall’art. 61, comma 1, n. 4 cp;
- l’aggravante dei motivi abietti o futili è già stata applicata più volte per episodi di aggressioni ai danni di persone omosessuali, come fatto, ad esempio, dal Tribunale di Napoli, che ha comminato la pena di 10 anni di reclusione agli autori di un’aggressione avvenuta ai danni di un ragazzo omosessuale a Napoli in piazza Bellini nel giugno del 2009;
- anche le persone con orientamento omosessuale sono, pertanto, ampiamente tutelate dalla normativa vigente che ne protegge onore, decoro, integrità fisica e psicologica;
considerato, inoltre, che:
- – secondo quanto rilevato dall’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), che è l’organismo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza preposto a monitorare i comportamenti discriminatori e ad analizzare i dati delle segnalazioni ricevute integrati con quelli disponibili nelle banche dati delle Forze di polizia, tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, si registrano “solo” 66 segnalazioni per aggressioni verbali o fisiche verso persone omosessuali e transessuali;
- – non risulta, pertanto, all’evidenza dei dati, che in Italia ci sia un allarme sociale per questo genere di fenomeni discriminatori, tale da giustificare l’adozione di un provvedimento mirato;
tutto ciò premesso e considerato:
- – appare evidente che la normativa che si intende approvare non ha la finalità di prevenire o punire le discriminazioni, bensì quella di impedire qualsiasi forma di manifestazione di pensiero che sia in dissonanza con l’ideologia propagandata dai gruppi e dalle associazioni omosessualiste;
- – è altresì evidente che con l’approvazione di questa legge si perverrebbe a inibire di fatto, dietro minaccia di sanzione penale, ogni attività e iniziativa di contrasto alla diffusione dell’ideologia gender nelle scuole, oppure di opposizione alle adozioni di bambini da parte di persone omosessuali, oppure di denuncia della pratica del cosiddetto utero in affitto;
- – risulta chiaro che detta normativa renderebbe impossibile criticare uno stile di vita omosessualista o manifestare contrarietà allo svolgimento di gay pride davanti ai luoghi di culto, o, addirittura, leggere alcuni brani della Sacra Scrittura o del Catechismo della Chiesa Cattolica;
rilevato, inoltre, che:
in quei paesi nei quali è già in vigore una normativa simile a quella in corso di trattazione in Parlamento, si sono verificati fatti estremamente gravi di violazione di alcune libertà fondamentali, come ad esempio:
a) il caso di due predicatori di strada arrestati rispettivamente a Wimbledon e Maidstone nel 2013 perché leggevano brani delle lettere di San Paolo (link: https://www.tempi.it/inghilterra-predicatori-arrestati-san-paolo-omofobia/);
b) il caso di un professore di matematica sospeso e processato Inghilterra semplicemente per aver sbagliato il gender di una sua studentessa, rivolgendosi a lei come se fosse una ragazza, mentre l’orientamento di questa sarebbe stato transgender e, pertanto, avrebbe voluto essere considerata un ragazzo (link: https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2018/12/13/prof-rifiuta-di-usare-pronome-per-studente-transgender-licenziatoinsegnante-studenti-in-rivolta/1822141/);
c) il caso dell’insegnante licenziato in Virginia per essersi rifiutato di usare il pronome personale di uno studente transgender (link: https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2018/12/13/prof-rifiuta-di-usare-pronome-per-studente-transgender-licenziatoinsegnante-studenti-in-rivolta/1822141/);
d) il caso dell’insegnante licenziata in Inghilterra per aver protestato contro due libri sulle relazioni transessuali, introdotti nella scuola elementare del figlio (https://vocecontrocorrente.it/insegnante-cristiana-licenziata-aveva-protestato-per-due-libri-suitrans/);
rilevato, infine, che:
-persino in Italia, dove detta normativa non è ancora in vigore, si sono comunque già verificati gravi episodi di limitazione della libertà di opinione, come, ad esempio:
a) il caso di un avvocato sotto processo per aver denunciato, nel corso di una conferenza, l’attività di un circolo che faceva propaganda omosessualista nelle scuole (link: https://www.huffingtonpost.it/2019/04/11/lomofobia-costa-simone-pillon-condannato-per-ladiffamazione-di-un-circolo-gay_a_23710241/);
b) il caso di un medico e attivista di movimenti pro family sotto processo per aver denunciato che tra le 58 identità di genere tra cui era possibile optare per connotare il proprio profilo sui social network vi fosse anche la pedofilia (link: https:// www.gaypost.it/omofobia-diffamazione-arcigay-gandolfini-condannato-a-40mila-euro/amp);
c) il caso di un altro medico sotto processo per omofobia (link: https://www.gay.it/lomofobia-paga-silvana-de-mari-condannato-nuovamente-per-diffamazione);
in ragione di quanto esposto in premessa,
IMPEGNA il Sindaco e la Giunta Comunale a:
manifestare presso il Parlamento della Repubblica Italiana e, in particolare, presso la Presidenza della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati la propria più ferma opposizione all’approvazione di una legge che risulterebbe liberticida, perché andrebbe a violare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di opinione, la libertà di associazione, la libertà di stampa. La libertà di educazione, la libertà di insegnamento e la libertà religiosa.