Premesso che
la legge di Bilancio per il 2022, tra gli interventi previsti dispone misure per la crescita, l’internazionalizzazione e l’accesso al credito delle imprese.
Posto che
l’attuale situazione economica dovuta al protrarsi degli effetti della pandemia, ha ridotto la liquidità per le imprese.
É previsto un possibile rincaro delle bollette di luce e gas; secondo i nuovi dati di mercato emersi si tratterebbe di un rincaro di elettricità +52%, e del gas +61%.
Trattasi di cifre rilevanti sia per le famiglie sia per le imprese.
In merito all’addizionale provinciale accise energia elettrica 2010 e 2011 per cui è data possibilità di richiedere il rimborso al fornitore, la Cassazione ha stabilito con due diverse sentenze che l’addizionale stabilita in Italia, é incompatibile con la normativa comunitaria e quindi dal 01/01/2012, ed è stata per tanto abrogata
Attraverso le due sentenze della Corte di Cassazione (la n. 27099 e la n. 27101 del 23/10/2019) è stato chiarito che “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. 511 del 1988, sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura di energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 504 del 1995 e dell’art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 è il fornitore”.
Inoltre, “Il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 511 del 1988 da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria.”
Dato atto che
le due sentenze della Cassazione citate hanno pertanto dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa relativa all’energia elettrica (abrogata nel 2012) in quanto incompatibili con la normativa della Comunità Europea (Direttiva 2008/118/CE);
visto che
è possibile richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato negli anni 2010 e 2011 e conseguentemente ogni impresa che abbia pagato in quegli anni le addizionali citate (addebitate dai fornitori nelle bollette), può chiederne il rimborso al fornitore di energia elettrica dei due anni in questione. É di tutta evidenza che risolvendo il sopracitato nodo dei rimborsi dell’addizionale provinciale (stimati in almeno 3 mld €) sulle accise dell’energia elettrica pagata negli anni 2010 e 2011 sarebbe possibile, almeno in parte assorbire l’abnorme rialzo dei costi dell’energia, oltre che dare liquidità immediata alle aziende a fronte dell’emergenza Covid-19 e a risparmiare tempi e costi delle querelle giudiziarie.
Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale
a richiedere al Governo di prevedere la possibilità di un rimborso diretto a favore delle aziende, delle somme corrisposte a titolo di traslazione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, mediante attribuzione di un credito d’imposta ripartito in quote paritarie nel triennio decorrente dalla domanda di rimborso, al fine di risolvere l’annoso problema dei rimborsi delle addizionali per destinare tale rimborso alla diminuzione della bolletta elettrica.