02 Gennaio 2024

Ordine del giorno_ “Per una rapida approvazione del disegno di legge sull’oblio oncologico”

F.to: Daniele Perini Capogruppo “Lista de Pascale Sindaco”

Premesso che

la Camera ad in inizio agosto ha approvato all’unanimità il disegno di legge sull’oblio oncologico, che ora passa al Senato. In tempi record, dopo la velocissima riunificazione dei testi in Commissione, a dimostrazione di quanto il tema sia sentito.

L’approvazione è stata accolta con un applauso nell’Aula di Montecitorio.

Il disegno di legge prevede che dopo dieci anni non si possano più chiedere informazioni sullo stato di salute dell’ex malato oncologico, se questo aveva più di 21 anni all’insorgere della malattia; in caso ne avesse avuti meno di 21, ne sono sufficienti cinque per far scattare l’oblio. Introduce un “diritto all’oblio” per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all’accesso ai servizi finanziari, bancarie e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.

Considerato che

non bastava avercela fatta, essere guariti. Il cancro tornava sempre ogni volta che si aveva bisogno di un finanziamento, ogni volta che si doveva firmare un’assicurazione o un mutuo. Banalmente, anche un leasing per acquistare l’auto non era possibile.

Il testo del disegno di legge definisce il diritto all’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né di essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi si prevede che, ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; questo periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Tenuto conto che

si stima che oggi vivano in Italia 3.6 milioni di persone che in passato hanno ricevuto una diagnosi di tumore. Di queste, oltre un milione può essere considerato guarito grazie alla qualità della nostra oncologia medica, alla innovazione medico – scientifica, a campagne di diagnosi precoce si è, infatti, riusciti ad ottenere tassi di guarigione davvero notevoli per diverse patologie oncologiche.

I pazienti potranno ora essere ritenuti guariti non solo a livello clinico, ma anche per la società. Dietro ai numeri, ci sono persone, storie di vita, famiglie che possono finalmente ricominciare il loro cammino. Questa legge fa seguire alla guarigione fisica anche quella sociale attraverso una: “cura giuridica” che restituisce i diritti, gravemente compromessi dalla malattia.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

  • ad adoperarsi, per quanto di propria competenza, affinché il disegno di legge venga ora approvato al Senato: se anche il Senato darà il via libera l’Italia avrà una delle leggi più all’avanguardia in Europa per la tutela degli ex malati di cancro, dal momento che, a differenza di altri Paesi, il disegno di legge approvato dalla Camera prevede specifiche disposizioni anche in merito ai contratti di lavori e alle adozioni;
  • a seguire la ricaduta a livello locale del disegno di legge, una volta convertito.