L’art. 11 DISTANZE DI IMPIANTO DAI CONFINI E DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL VERDE del Regolamento Comunale del Verde stabilisce quanto segue: Al fine di meglio definire e rendere più attuale quanto stabilito agli artt. 892, e seguenti del Codice Civile in merito alle distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà si fissano le seguenti nuove misure: Alberi di nuovo impianto Per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure di seguito indicate: piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 2 piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) m. 4piante di prima grandezza (altezza > 18 m) m. 6 piante piramidali m. 2
Siepi arbustive/rampicanti di nuovo impianto: Le siepi arbustive, se mantenute ad un’altezza massima di 150 cm., possono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 30 cm. Qualora le siepi arbustive siano tenute ad altezza superiore a 150 cm. la distanza minima di impianto dovrà essere di 60 cm. Le siepi arbustive possono raggiungere un’altezza massima di 200 cm.
Siepi arboree e Bambù: Le siepi arboreee di Bambù di nuovo impianto devono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 100 cm. Le siepi arboree possono raggiungere un’altezza massima di 300 cm. In caso di difformità rispetto alle suddette distanze, eventuali contrasti o eventuali danni dovranno essere trattati in sede civilistica. Tali distanze sono valide fatte salve norme specifiche (Codice della strada, ferrovie etc…)
Si tratta di una problematica di tipo civilistico per la quale occorre rivolgersi alla magistratura ordinaria tramte azioni legati. Al Comune è inibita qualsiasi azione di questo tipo.
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Quelle con classe ambientale a 3 stelle salvo periodi di emergenza quando sono consentite solo quelle a 4 stelle (validità 2020).
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