Le dichiarazioni di cambio di indirizzo o di iscrizione con provenienza da altro comune, la cui modalità è specificata di seguito, possono essere inviati allo Sportello polifunzionale:
via posta elettronica certificata a demografici.comune.ravenna@legalmail.it
via email ordinaria ad anagrafe@comune.ravenna.it
con raccomandata al seguente indirizzo “Sportello Polifunzionale viale Berlinguer 68 48124 Ravenna”
via fax allo 0544 546130
Per chi invece desideri consegnare la dichiarazione di residenza direttamento allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 68) è necessario concordare un appuntamento contattando lo 0544 482482, attivo da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.
E’ infine possibile presentare la dichiarazione per il solo cambio di indirizzo presso gli sportelli anagrafici di via Maggiore e via Aquileia e presso gli uffici decentrati del forese, previo appuntamento da concordare telefonicamente.
Presentazione della domanda
Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all’interno del Comune ove si è già residenti.
Il cambio di residenza è lo spostamento della propria dimora abituale per chi proviene da fuori il territorio comunale di Ravenna.
Dal 9 maggio 2012 i cambi di indirizzo/residenza sono effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.
E’ necessario obbligatoriamente compilare il modulo indicato dal Ministero dell’Interno, scaricabile in fondo alla pagina
Il modulo di richiesta deve essere, pena la irricevibilità della dichiarazione:
compilato in ogni campo obbligatorio, contraddistinto da un asterisco (si consiglia di indicare sempre un recapito telefonico e un indirizzo e-mail se disponibile per eventuali comunicazioni in merito allo stato della pratica);
sottoscritto dal richiedente e da ogni persona maggiorenne compresa nel cambio;
corredato della fotocopia del documento di identità di ogni persona compresa nel cambio.
Il modello per la dichiarazione di residenza, in applicazione di quanto previsto all’art 5 del DL47/2014*, prevede la compilazione di una apposita sezione relativamente al titolo di occupazione dell’alloggio.
Al momento del rilascio della carta d’identità i cittadini maggiorenni possono esprimere la propria volontà in merito all’assenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.
Le nuove disposizioni prevedono che per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio, sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, in alternativa, occorre una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura analogamente a quanto previsto per il passaporto.
La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale rilasciato a tutti i cittadini ed ha una validità temporale diversa a seconda dell’età anagrafica: validità di 3 anni (per i minori di anni 3); validità di 5 anni (tra i 3 e i 18 anni); validità di 10 anni (dai 18 anni in poi).
La carta d’identità è un documento valido per l’espatrio nei paesi della Unione Europea ed in altri stati con i quali sono in vigore apposite convenzioni. (per conoscere i paesi convenzionati si suggerisce di consultare il sito della Polizia di stato o del Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con ACI: www.viaggiaresicuri.it ).
Il cittadino con la sua prenotazione potrà recarsi allo sportello scelto con:
1 foto tessera (meglio in formato ICAO utilizzato per il passaporto);
tessera sanitaria;
la carta d’identità scaduta o deteriorata, o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento;
per i cittadini comunitari alla prima carta d’identità italiana, occorre presentare il documento di identità del paese di appartenenza;
per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno e, se alla prima carta italiana, il passaporto.
Il rilascio della carta d’identità elettronica viene effettuato SOLO SU APPUNTAMENTO
Prenotazione on line: https://agendacie.interno.gov.it
Ufficio CIE: 0544 482272 – email infocie@comune.ra.it
Per il rilascio della Carta d’Identità è indispensabile la presenza della persona interessata.
Carta di identità per minori di 18 anni
Con Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita la validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.
Ai sensi della circolare n. 7 del 19 aprile 1993, è necessario la presenza e l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla presenza obbligatoria del minore stesso. Nel caso uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi insieme al minore, è necessario che venga compilato il modulo di delega allegato in calce che deve essere presentato dall’altro genitore insieme alla fotocopia di un documento in corso di validità.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, in alternativa, occorre una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura analogamente a quanto previsto per il passaporto.
Carta d’identità per cittadini stranieri
Per i cittadini comunitari residenti, al primo rilascio di carta di identità italiana, è necessario presentare un documento di identità del paese di appartenenza.
Per i cittadini extracomunitari residenti è necessario il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura e, se al primo rilascio della carta italiana, anche il passaporto.
In entrambi i casi la Carta d’Identità verrà rilasciata non valida per l’espatrio.
La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale rilasciato a tutti i cittadini ed ha una validità temporale diversa a seconda dell’età anagrafica: validità di 3 anni (per i minori di anni 3); validità di 5 anni (tra i 3 e i 18 anni); validità di 10 anni (dai 18 anni in poi).Dal 9/2/2012 la scadenza coincide con il giorno del compleanno.
Per procedere alla cremazione, occorre:
– l’iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti;
oppure
– il testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. In questo caso il testamento deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione;
oppure
– una dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi del defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di tutti i parenti dello stesso grado).
Occorrono inoltre:
– certificato medico attestante l’esclusione di causa di morte dovuta a reato;
– in caso di morte accidentale o sospetta, nulla osta dell’Autorità Giudiziaria alla cremazione.
Per informazioni circa l’affidamento ai famigliari delle ceneri del defunto e la possibilità di effettuare la dispersione delle ceneri in natura, si invita a rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile, tel. 0544 482229 e-mail: statocivile@comune.ra.it
La denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso da:
– persona incaricata dell’Ospedale o Casa di Cura, in caso di decesso presso una di queste strutture;
– da un famigliare del defunto o suo incaricato se il decesso è avvenuto presso l’abitazione.
Nella generalità dei casi, di tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli di carattere amministrativo, si occupano le Imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari.