01 Agosto 2023

Contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29.12.2022 n. 197 denominata CARTA SOLIDALE ACQUISTI

Con la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 450, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n.110 del 12 maggio 2023, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197”, sono stati definiti i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico in oggetto.

IN BASE A QUANTO DEFINITO DALL’ART. 6 DEL DECRETO SOPRA CITATO SONO STATE ASSEGNATE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEL COMUNE DI RAVENNA N. 1716 CARTE

L’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS) HA REDATTO, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 2 E 4, LA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 1716 CARTE MESSE A DISPOSIZIONE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI RAVENNA. PERTANTO UNICAMENTE LE PRIME 1716 POSIZIONI DEGLI AVENTI DIRITTO SONO RISULTATI ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO. L’ELENCO E’ STATO INFATTI FORMATO IN ORDINE DECRESCENTE DI PRIORITA’ IN BASE AI CRITERI INDIVIDUATI NEL DECRETO.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto:

  • iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del DPCM n. 159/2013, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano titolari di:

  • Reddito di Cittadinanza;
  • Reddito di inclusione;
  • qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di:

  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL;
  • Indennità di mobilità;
  • Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;
  • Cassa integrazione guadagni-CIG;
  • qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad € 382,5, eventualmente incrementato nella misura derivante dall’applicazione dell’art. 8

CRITERI DI PRIORITA’

  • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
  • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
  • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

LA VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE IN GRADUATORIA E DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRIBUTO E’ POSSIBILE UNICAMENTE INVIARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO

accoglienzasociale@comune.ravenna.it

INDICANDO IL PROTOCOLLO ASSEGNATO ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) DALL’INPS AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DELL’ISEE ED ALLEGANDO LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DSU.

OGNI INFORMAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI E’ INVECE REPERIBILE UNICAMENTE DALL’INPS IN QUANTO GLI ELENCHI SONO STATI ELABORATI SULLA BASE DEI DATI A DISPOSIZIONE DELLA STESSA INPS.

IL PROTOCOLLO DSU E’ REPERIBILE NELLA PRIMA PAGINA PRIMA RIGA DELL’ATTESTAZIONE ISEE COME SOTTO RAFFIGURATO:

ATTESTAZIONE ISEE

L’INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo INPS-ISEE-2023-*********-** presentata da ********** in data *********,

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