La nuova disciplina delle VEPA (Vetrate Panoramiche apribili)
Come noto, in data 23/09/22 (G.U.221 del 21/08/22), è entrato in vigore l’art. 33-quater della L. 142/2022. Visti alcuni dubbi interpretativi applicativi sorti in fase di prima applicazione della nuova disciplina, si ritiene utile fornire le prime indicazioni operative assunte dal Comune di Ravenna.
Si precisa che le c.d. “VEPA”, vetrate totalmente trasparenti e amovibili, comprensive di telaio, ma anche quelle c.d. “a soffietto” – ovvero che presentino la classica chiusura “a pacchetto” – possono essere installate su balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio in regime di edilizia libera qualora fungano da protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche e parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Tali caratteristiche saranno attestate nelle certificazioni redatte dalle Ditte installatrici e consegnate al proprietario. Le suddette VEPA non devono in alcun modo avere parti fisse o di altro materiale che possano precludere lo spazio finestrato se non il semplice telaio delle vetrate stesse, ovvero devono presentare “caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”. Diversamente andrebbero a determinare una modifica “prospettica” non ammissibile ai fini di cui trattasi.
Si ritiene possibile l’installazione delle predette vetrate in regime di edilizia libera anche su portici: in particolare, a tal proposito, qualora le vetrate abbiano funzione di tamponamento di portici o logge delimitati da pilastri in muratura, cemento, acciaio etc…, che svolgono una funzione statica del manufatto da tamponare, le vetrate possono essere installate in ogni campata e devono risultare sempre apribili per l’intera lunghezza della campata stessa, senza parti fisse anche se totalmente finestrate. Non si considerano rilevanti ai suddetti fini statici i pilastrini in ferro di dimensioni minime per sorreggere pensiline su balconi/terrazzi nel qual caso il soffietto deve essere di una unica campata. Resta comunque la possibilita’ di presentare la CILA qualora i tamponamenti da eseguire non abbiano le suddette caratteristiche.
Qualora, inoltre, per l’installazione della vetrata di cui trattasi occorra realizzare anche un manufatto che delimita la vetrata stessa (es.: pensilina oppure la sostituzione del materiale del parapetto del balcone), deve essere acquisito il relativo titolo edilizio, in presenza dei necessari requisiti di conformità.
In nessun caso è ammessa la installazione di “VEPA” su terrazzi e tanto meno su pergolati, pergotende o strutture ad ombreggio in senso lato in quanto questi ultimi, per loro natura e definizione, al fine di restare strutture ascrivibili all’ambito dell’Attività Edilizia Libera, NON possono essere in alcuno modo tamponate.
Le strutture gia’ installate prima del 23/09/2022 che abbiano le suddette caratteristiche non sono da considerarsi abusive, ferma restando la necessità di attestare la sussistenza dei requisiti prestazionali di cui sopra.
Va altresì precisato che qualora le predette VEPA interessino immobili ricadenti in area di vincolo paesaggistico (Parte III del D.Lgs. 42/2004), potendo tali opere rientrare nell’allegato B del DPR 31/2017, punto B3, la loro installazione dovrà essere preceduta da autorizzazione paesaggistica c.d. “semplificata”, in attesa di diversa norma o disciplina e nelle more della modifica al DPR 31/2017.
Si suggerisce, infine, in coerenza con lo spirito della nuova norma, di prediligere l’installazione di vetrate senza telaio o comunque con un telaio di minimo impatto visivo.