Denominazione procedimento
Adozione. Trascrizione della sentenza di adozione.
Descrizione del procedimento
L’adozione di minorenni è lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore che si trovi in stato di abbandono, ovvero a cui manchi il sostegno materiale e morale familiare.
La legge prevede che il minore diventi a tutti gli effetti figlio dei genitori adottivi e di conseguenza venga meno ogni legame con la famiglia di origine.
La competenza è dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di iscrizone dell'atto di nascita. Una volta trascritta l'adozione la stessa verrà annotata ai margini dell'atto di nascita del minore. L'avventa trascrizione con le nuove generalità del minore verrà comunicata all'ufficio anagrafe del Comune di residenza.
L’adozione particolare in casi particolari: ai sensi dell’art. 44 L. 184/1983 l’adozione in casi particolari si rivolge a minorenni che non si trovano in stato ci abbandono. L'adozione in casi particolari tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio (cfr. articolo 44 lettere a, b, c e d L. 184/83). Tale istituto giuridico non crea rapporti di parentela tra l’adottato e l’adottante e non fa venire meno il legame tra il minore e la famiglia di origine. Il minore è comunque equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
La competenza è dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di iscrizone dell'atto di nascita. Una volta trascritta l'adozione la stessa verrà annotata ai margini dell'atto di nascita del minore. L'avventa trascrizione con le nuove generalità del minore verrà comunicata all'ufficio anagrafe del Comune di residenza.
L’adozione internazionale: è l’adozione di minore straniero da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia o di minore italiano da parte di italiani residenti all’estero ai sensi art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001).
La competenza è dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del minore. Una volta trascritta l'adozione la stessa verrà annotata ai margini dell'atto di nascita del minore, che deve quindi essere trascritto.
L’adozione di maggiorenne riguarda persona maggiorenne, italiana o straniera, residente in Italia o all'estero. Nasce come strumento per garantire il patrimonio dell’adottante, garantire la trasmissione del proprio cognome e consolidare giuridicamente i rapporti affettivi fra adottato e adottante.
I requisiti sono:
1) Il consenso dell’adottante e dell’adottato;
2) l’assenso degli eventuali genitori dell’adottato,
3) l’assenso dell’ eventuale coniuge dell’adottato (salvo che sia intervenuta separazione legale) e dei figli maggiorenni dell’adottato.
La persona maggiorenne acquista così lo status di figlio adottivo dell’adottante, ma mantiene i rapporti di parentela con la propria famiglia d’origine e non si creano rapporti di parentela tra l’adottato e l’adottante.
Normativa di riferimento: L. 184/1983; art. 299 c.c; L. 218/1995 art. 24.
Ufficio del procedimento
- Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
- Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
- U.o. Sportello Polifunzionale
- Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)Requisiti del soggetto che presenta la domanda
Il Tribunale per i minorenni invia la sentenza di adozione all’ufficio di Stato Civile in cui è iscritto l’atti di nascita tramite posta certificata.
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
Per informazioni rivolgersi all’ufficio di Stato Civile Viale E. Berlinguer, 30- 48124 Ravenna telefonando dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 ai seguenti numeri: 0544/482229-482273.
Documentazione da allegare alla domanda
Ai fini della corretta trascrizione della sentenza nel caso di adozione di minorenni (nazionale o internazionale) i genitori adottivi dovranno mettersi in contatto con l’Ufficio di Stato Civile per esprimere la scelta del cognome da attribuire all’adottato ai sensi della Sentenza della Corte Costutuzionale n. 131 del 27/04/2022. Nel caso di adozione internazionale i genitori adottivi dovranno far pervenire all’Ufficio di Stato Civile l’atto di nascita del minore adottato, in regola con la traduzione in italiano e le relative legalizzazioni.
Costi e modalità di pagamento
Nessun costo.
Tempi di conclusione
La sentenza di adozione viene trascritta entro 90 giorni dal ricevimento del decreto di adozione. Ne consegue l’apposizione della relativa annotazione sull’atto di nascita.
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia