Denominazione procedimento
Cittadini dell’UE: attestazione di regolarità di soggiorno e di soggiorno permanente
Descrizione del procedimento
Attestato di regolarità di soggiorno
L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione Europea viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, purché sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno. Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma è la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Attestato di soggiorno permanente
Il cittadino dell'UE, dopo almeno 5 anni consecutivi di soggiorno legale in Italia, acquisisce il diritto al soggiorno permanente.
Il diritto all'attestazione permanente è esteso ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.
Per "soggiorno" si intende la presenza sul territorio italiano, anche in mancanza di una corrispondente iscrizione anagrafica.
La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente, invece, deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (d.Lgs. n.30/2007: mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, o, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.
Direttiva Unione Europea 2004/38/CE; D. Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007 - Corte di Giustizia Europea, sentenza del 21 dicembre 2011 prot. C-424/10 e c-425/10; L. 24 dicembre 1954 n.1228; d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Circolari del Ministero dell'Interno n.19/2007, n.39/2007, n.45/2007, n.18/2009
Ufficio del procedimento
- Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
- Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
- U.o. Sportello Polifunzionale
- Nucleo Front E Back Office
- Ufficio Front Office Anagrafe
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)Requisiti del soggetto che presenta la domanda
Per l’attestato di regolarità
Cittadini dell’Unione Europea o aventi cittadinanza di uno dei seguenti Stati: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera.
Per ottenere l’attestato tali cittadini devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 ed in particolare di essere in una delle seguenti condizioni:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare, come definito dall’articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
Per l’attestato di soggiorno permanente
Cittadini dell’Unione Europea o aventi cittadinanza di uno dei seguenti Stati: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera in possesso dei seguenti requisiti:
a) ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale;
b) è familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sé e per il richiedente, anch’esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
c) figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.
Per soggiorno legale e continuativo si intende un periodo ininterrotto di 5 anni durante il quale sono state mantenute le condizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30.
La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
Solo allo sportello di viale Berlinguer 30, previo appuntamento telefonando al numero 0544/482482.
Per informazioni: email anagrafe@comune.ravenna.it – demografici.comune.ravenna@legalmail.it – tel. 0544 482482
Documentazione da allegare alla domanda
- Documento d’identità in corso di validità
- Tessera sanitaria
Per l’attestato di regolarità: se la richiesta di attestazione avviene contemporaneamente alla richiesta di iscrizione dall’estero o per ricomparsa, non serve altra documentazione se non quella già presentata; nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione, serve presentare contratto di lavoro o dichiarazione sul possesso delle risorse economiche e assicurazione sanitaria.
Per l’attestato permanente: documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5). Per esempio: estratto contributivo INPS o modello unico o certificazione dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale che coprano 5 anni ininterrotti.
Costi e modalità di pagamento
N. 2 marche da bollo da € 16.00, una per l’istanza e l’altra per l’attestazione.
Esenzione della marca da bollo sull’istanza presentata per il/la minore nato/a a Ravenna.
Tempi di conclusione
Rilascio immediato allo sportello.
Accoglimento dell’istanza scritta: 2 gg dall’arrivo della richiesta, 30 gg per il rilascio dell’attestazione.
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia