Denominazione procedimento
Dichiarazione di nascita
Descrizione del procedimento
La dichiarazione di nascita è obbligatoria.
La dichiarazione di nascita è l'iscrizione del bambino appena nato nei Registri di Stato civile.
Il bambino sarà iscritto d'ufficio presso la residenza della madre o del padre nel caso in cui la madre non sia residente in Italia. Se entrambi i genitori non sono residenti in Italia, anche il bambino non sarà iscritto anagraficamente.
La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:
- l’ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata;
- il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita;
- il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita;
- il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, oppure comune di residenza del padre previa autorizzazione della madre se i genitori hanno residenze differenti;
Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un ospedale o casa di cura, il direttore sanitario ha l’obbligo di trasmettere la dichiarazione, entro dieci giorni dalla sua ricezione, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre.
La dichiarazione di nascita può essere effettuata entro 3 giorni al Direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita oppure entro 10 giorni all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza di uno dei genitori.
Decorsi 10 giorni, la dichiarazione di nascita diventa "tardiva", comunque obbligatoria e l'ufficiale di stato civile la comunica alla Procura.
In entrambi i casi la dichiarazione è resa:
- da uno solo dei genitori, se coniugati;
- personalmente da entrambi i genitori se non coniugati;
- un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto;
- da un procuratore speciale;
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Il nome dei nuovi nati ne deve rispettare il sesso e non può essere ridicolo o vergognoso. Può essere composto al massimo da tre elementi eventualmente separati dalla virgola. Ciò che viene dopo la virgola non è certificabile.
Dal 01/06/2022 se i genitori sono concordi possono attribuire il cognome solo paterno, solo materno o entrambi scegliendone l'ordine.
Per i cittadini stranieri la scelta del nome e cognome del nuovo nato è regolata dalla normativa vigente nel paese d'origine. I genitori sotto la propria responsabilità ne dichiarano la conformità.
Normativa di riferimento: D.P.R 396/2000; Art.321 C.C e successivi; Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2022;
Ufficio del procedimento
- Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
- Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
- U.o. Sportello Polifunzionale
- Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)Requisiti del soggetto che presenta la domanda
La dichiarazione di nascita è resa:
- da uno solo dei genitori, se coniugati;
- personalmente da entrambi i genitori se non coniugati;
- un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto;
- da un procuratore speciale
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
Ufficio di Stato Civile Viale Enrico Berlinguer,30 -48124 – Ravenna dal lunedì al venerdì ore 8.00/13.00; sabato ore 8.30/12.30
mail: statocivile@comune.ravenna.it
Veronica Castagnino 0544/482273 – Francesco Bernabini tel. 0544/485509
Documentazione da allegare alla domanda
- documento di identità del genitore o di chi presenta la dichiarazione;
- documento di identità di entrambi i genitori se non coniugati;
- attestazione di nascita rilasciato dall’ospedale;
- se è stato redatto atto di riconoscimento prenatale, anche la copia autentica rilasciata dall’ufficiale di stato civile.
Costi e modalità di pagamento
Non ci sono costi a carico del cittadino
Tempi di conclusione
All’atto della richiesta.
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia