Estetista

Denominazione procedimento

Estetista

Descrizione del procedimento

L’ attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. L’attività di estetista può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla Legge 04/01/1990, n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. In particolare sono riconducibili all’attività di estetista le seguenti mansioni e/o servizi:
  • attività effettuate sulla superficie del corpo, con la specifica finalità del mantenimento e miglioramento delle caratteristiche estetiche, quali trucco, depilazione, manicure, pedicure, massaggi estetici, ginnastica estetica;
  • attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”, ovvero trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti;
  • attività di onicotecnica, che consiste nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché l’applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione delle unghie, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle;
  • i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali sauna e bagno turco;
  • centri di abbronzatura o “solarium”, ovvero l’attività inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A;
  • centri massaggi, ovvero esercizi ove si praticano massaggi mediante impiego di una serie di tecniche che utilizzano le mani o altre parti del corpo su un altro corpo o parti dello stesso, escludendo fini terapeutici: quindi massaggi di carattere estetico, tutte le tipologie di massaggi e altre attività e trattamenti rilassanti e antistress attraverso il tocco delle mani, compresi anche i massaggi effettuati mediante l’uso di tecniche orientali.
Non rientrano nell’attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, nonché altre attività soggette a specifiche normative, anche se rivolte all’adeguamento estetico dell’aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio:
  • le attività di terapista della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
  • l’attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
  • le attività di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
  • L’attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21/02/2005 n. 11;
  • L’attività di tatuatore, quella inerente l’inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
  • L’attività di applicatore di piercing, quella inerente il trattamento cruento mediante l’inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, anche attraverso imprese distinte, esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società, a condizione sia rispettato il possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa, almeno un Direttore tecnico, in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti sotto riportati. Il Direttore tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Nel caso di impresa individuale la qualificazione professionale deve essere posseduta dal Titolare. Affitto di cabina Un'interessante modalità di esercizio dell'attività di estetista è data dall'affitto di cabina. In base alla normativa nazionale l’ipotesi di "affitto di cabina" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di estetica concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo. Oltreché l’utilizzo della postazione il contratto deve prevedere l’utilizzo anche degli spazi comuni (sala d’attesa e bagno accessibile alle persone disabili).

Ufficio del procedimento

  • Area Sviluppo Economico, Turismo E Sport
  • Servizio Sportello Unico Per Le Attivita' Produttive Ed Economiche
  • U.o. Attivita' Economiche
  • Ufficio Commercio, Somministrazione E Attivita' Ricettive
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)

Requisiti del soggetto che presenta la domanda

REQUISITI SOGGETTIVI

Requisito indispensabile per poter svolgere l’attività di estetista è il possesso della qualificazione professionale di cui all’’art. 3 della Legge 04/01/1990 n. 1.
Detta qualificazione deve essere sempre posseduta:
a) nelle imprese individuali: dal titolare;
b) nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della L. 1/90;
c) nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3 della L. 1/90.
In ogni caso per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare collaboratore o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.

REQUISITI OGGETTIVI

L‘attività di estetista può essere esercitata:
a) in appositi locali aperti al pubblico, con accesso diretto dalla pubblica via;
b) presso il domicilio dell’esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienicosanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche, con l’obbligo di consentire i controlli, da parte dell’autorità competente, nei locali adibiti all’esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all’attività, devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio, garantendo l’accesso alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L.13/89 e s.m.i.;
c) in locali allestiti presso ospedali, case di cura, presso strutture turistico ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, anche in forma non pubblica con prestazioni rivolte ai soli alloggiati, anche a titolo gratuito.

In tutti i casi sopra descritti, i locali devono avere i requisiti previsti dai regolamenti edilizi e dal vigente Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di estetista nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie (art. 53 del vigente Regolamento comunale di Igiene), di tutela della sicurezza, urbanistiche e edilizie vigenti, fermo restando inoltre l’obbligo di consentire i controlli da parte dell’autorità competente nei locali adibiti all’esercizio della professione.
In particolare per i locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via è richiesta la destinazione d’uso a laboratorio artigianale nonché l’accessibilità alle persone disabili.

 

Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni

L’istanza deve essere inviata al SUAP del Comune di Ravenna obbligatoriamente per via telematica, attraverso il portale regionale Accesso Unitario (vedi link in fondo alla pagina)

Dovrà essere presentato il modulo e l’eventuale documentazione allegata per i seguenti procedimenti: aprire una nuova attività di acconciatore, subentrare, trasferire la sede e variare l’attività

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercio, Artigianato e Pubblici esercizi alla mail commercio@comune.ravenna.it oppure telefonando al numero 0544 482027 nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

 

Documentazione da allegare alla domanda

Documentazione prevista dalla normativa di settore

Costi e modalità di pagamento

Tempi di conclusione

60 giorni

Servizio on-line

Accesso Unitario

Responsabile del procedimento

Renato Miglio – tel. 0544 482402 – mail: rmiglio@comune.ravenna.it

U.O. Responsabile dell'Istruttoria

U.o. Attivita' Economiche

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale

Ufficio Commercio, Somministrazione E Attivita' Ricettive

Responsabile adozione del provvedimento finale

Non vi è adozione di provvedimento espresso

Provvedimento sostituito da dichiarazione dell'interessato o silenzio assenso

Silenzio assenso

Tipologia di atto

SCIA

Strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale

Ricorso al TAR e/o Ricorso straordinario Presidente della Repubblica

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Direttore Generale Dott. Paolo Neri – tel. 0544 482899 – pneri@comune.ravenna.it

Uffici/Servizi/Enti esterni coinvolti nel procedimento

AUSL

Tempi medi di conclusione del procedimento

50 giorni

Data di aggiornamento

17-06-2024

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