Denominazione procedimento
Manifestazione fieristica
Descrizione del procedimento
PAGINA IN FASE DI REVISIONE
Ai fini della legge regionale 12/2000, per manifestazione fieristica si intende l’attività limitata nel tempo, svolta in regime di libera concorrenza, in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi. Le manifestazioni fieristiche possono avere qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale.
Il soggetto organizzatore di manifestazione fieristica a rilevanza locale, deve presentare la comunicazione per lo volgimento della manifestazione al Comune interessato per territorio. La comunicazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche è disciplinata dall’istituto del silenzio-assenso, per il quale la comunicazione si intende efficace qualora l’Amministrazione non provveda entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima a segnalarne l’irricevibilità o l’esigenza di presentare rettifiche o integrazioni.
Forma e contenuti della comunicazione
Deve essere utilizzata la modulistica regionale.
La comunicazione deve contenere, a pena di irricevibilità:
a) la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore della manifestazione fieristica,
b) la sede dell’organizzatore, comprensivo di recapito postale, del numero di telefono e del sito internet ed indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata qualora disponibile,
c) la sede espositiva,
d) l’esatta denominazione della manifestazione fieristica,
e) gli specifici settori merceologici rappresentati,
f) il periodo di svolgimento e la cadenza temporale (semestrale, annuale, biennale, triennale, ecc.),
g) la natura della manifestazione (fiera generale, fiera specializzata, mostra mercato, esposizione),
h) la qualifica proposta per la manifestazione (internazionale, nazionale, regionale, locale) e, in caso di manifestazione fieristica alla prima edizione, la stima motivata delle caratteristiche della rassegna, del numero e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori,
la comunicazione deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.46 del D.P.R 445/2000, attestante:
1) l’idoneità del centro espositivo alla tipologia della manifestazione, circa gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ed il livello dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla sua qualifica e quindi l’applicazione nello svolgimento della manifestazione fieristica, di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti,
2) la disponibilità delle aree espositive, in accordo col concedente, quando il soggetto organizzatore sia diverso dal titolare delle stesse,
3) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’attività,
4) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni,
5) l’insussistenza di cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’art.67 del d.lgs.n.159 del 06.09.2011 e s.m.i.
Allegati alla comunicazione
Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) il regolamento di manifestazione, che disciplini i rapporti tra organizzatore ed espositori; tale regolamento deve, fra l’altro, regolare:
- l’attività di vendita consentita all’interno delle fiere generali e delle mostre-mercato;
- l’accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate;
- lo stesso regolamento deve altresì contenere clausole atte a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati e qualificati per l’iniziativa fieristica, nonché contenere l’importo della tassa di iscrizione alla manifestazione, della quota di partecipazione degli espositori e del prezzo dei biglietti di ingresso dei visitatori;
b) la copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto organizzatore; detta documentazione non è prescritta qualora sia già stata inviata all’ente competente e non siano intervenute successivamente modifiche statutarie. Tali documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto organizzatore. Il soggetto interessato può comunque allegare alla comunicazione ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell’istruttoria. Entro quaranta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, il soggetto organizzatore trasmette al Comune:
b1) relazione sui risultati promozionali e commerciali, nonché economici-finanziari conseguiti dalla manifestazione, anche in rapporto alle finalità perseguite e sulle iniziative congressuali e convegnistiche attuate sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore;
b2) catalogo della manifestazione.
Riferimenti normativi: L.R. 12/2000; Delibere della Giunta Regionale n.182/2015, 183/2015, 185/2015.
Ufficio del procedimento
- Area Sviluppo Economico, Turismo E Sport
- Servizio Sportello Unico Per Le Attivita' Produttive Ed Economiche
- U.o. Attivita' Economiche
- Ufficio Commercio, Somministrazione E Attivita' Ricettive
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)
Requisiti del soggetto che presenta la domanda
-
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
L’istanza deve essere inviata al SUAP del Comune di Ravenna obbligatoriamente per via telematica, attraverso il portale regionale Accesso Unitario (vedi link in fondo alla pagina)
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercio, Artigianato e Pubblici esercizi alla mail commercio@comune.ravenna.it oppure telefonando al numero 0544 482291 nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Documentazione da allegare alla domanda
-
Costi e modalità di pagamento
-
Tempi di conclusione
60 gg scaduti i quali la comunicazione si intende efficace
Servizio on-line
Accesso Unitario