Denominazione procedimento
Richiesta di accesso civico generalizzato
Descrizione del procedimento
L'istanza di accesso civico generalizzato va compilato in tutte le sue parti e deve consentire l’individuazione del dato e/o del documento, con riferimento, quantomeno, alla loro natura e al loro oggetto.
In caso di richiesta troppo generica e/o incompleta, entro dieci giorni il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, invitandolo a regolarizzare l’istanza nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima, trascorso il quale l’istanza viene archiviata. La richiesta di integrazione dell’istanza interrompe il termine di conclusione del procedimento che ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta e completa.
Non è ammessa istanza di accesso di natura meramente esplorativa ovvero per un numero di dati o di documenti manifestamente irragionevole, tali da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente.
Il Responsabile del Procedimento, laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), deve darne contestuale comunicazione ai controinteressati soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Il soggetto controinteressato può presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso. Il termine previsto per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dal momento in cui il controinteressato presenta opposizione ovvero decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'ultimo dei controinteressati.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato.
In caso di accoglimento dell’istanza, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e/o i documenti richiesti.
Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione del controinteressato, il Responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo e i dati o i documenti possono essere trasmessi non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).
Richiesta di riesame
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. L'istanza di riesame può essere presentata via mail/PEC all'indirizzo comune.ravenna@legalmail.it oppure con raccomandata A/R indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Ravenna, Piazza del Popolo n.1.
Ricorso
Avverso la decisione dell’amministrazione competente, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’articolo 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni e integrazioni, Libro Quarto - Ottemperanza e Riti Speciali.
Nel caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (Difensore Civico Regionale) secondo la disciplina dell’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne comunicazione all'Amministrazione Comunale. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.
Il controinteressato, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e/o presentare ricorso al difensore civico.
Ufficio del procedimento
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Requisiti del soggetto che presenta la domanda
Chiunque può presentare l’istanza di accesso civico, senza necessità di fornire motivazioni.
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
La richiesta redatta su apposita modulistica reperibile presso lo Sportello Polifunzionale (URP) del Comune o in allegato alla presente pagina, deve essere indirizzata al responsabile del Servizio/Unità Organizzative competente che detiene i dati e/o i documenti.
L’istanza può essere presentata con le seguenti modalità:
- personalmente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- direttamente e personalmente, ovvero su delega, allo Sportello Polifunzionale (URP) del Comune di Ravenna – Viale Berlinguer 30 (aperto dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 e martedì e giovedì 14.30-16.30 – sabato dalle 8.30 alle 12.30), quale ufficio competente a fornire agli utenti le spiegazioni ed informazioni utili.
- via PEC alla casella: comune.ravenna@legalmail.it secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
- via email alla casella accessocivico@comune.ra.it, con indicazione del nome del richiedente nel messaggio;
- via fax o via mail ordinaria al servizio/U.O. che detiene i dati e/o i documenti oggetto della richiesta (vedasi allegato)
- a mezzo del servizio postale all’indirizzo del Comune, Piazza del Popolo n.1 – 48121 Ravenna;
Documentazione da allegare alla domanda
L’istanza deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono e va allegato copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, (salvo i casi di richiesta sottoscritta con firma digitale o trasmessa ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale).
Costi e modalità di pagamento
La richiesta è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Tempi di conclusione
Trenta giorni dalla presentazione dell’istanza per rispondere all’interessato.
Il termine viene sospeso in caso di individuazione di soggetti controinteressati, ai sensi art. 5 comma 5, del D.lgs. n. 33/2013.
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia