Riconciliazione di coniugi separati davanti all’Ufficiale di stato civile

Denominazione procedimento

Riconciliazione di coniugi separati davanti all’Ufficiale di stato civile.

Descrizione del procedimento

Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.

La competenza dell’ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g).

Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane e verranno poi trascritte e annotate in Italia.


Ai fini della riconciliazione è esclusivamente competente l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, o del Comune dove l’atto di matrimonio è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione ai sensi dell’art 12, comma 8 del DPR 396/2000.


Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione, (circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 16/03/2001 e secondo quanto riportato nel Massimario di Stato Civile del 2012, Cap X),

Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente o ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, o ad una sentenza di separazione giudiziale, o ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Al momento della redazione dell'atto i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, che può essere anche precedente alla data della stesura dell'atto stesso.
L'Ufficiale dello stato civile una volta formato l'atto, provvede all'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio.
Il cittadino potrà richiedere un estratto di matrimonio aggiornato, contente l’annotazione dell’avvenuta riconciliazione.

Normativa di riferimento: D.P.R. 396/2000 art. 63 c. 1 lettera g); art. 69 c. 1, lettera f); Art. 157 C.C;

Ufficio del procedimento

  • Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
  • Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
  • U.o. Sportello Polifunzionale
  • Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)

Requisiti del soggetto che presenta la domanda

Entrambi i coniugi interessati alla riconciliazione

Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni

Previo appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile Viale E. Berlinguer, 30 tel 0544/482274/482229/482286/485509 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 oppure via mail statocivile@comune.ravenna.it o via PEC demografici.comune.ravenna@legalmail.it

Documentazione da allegare alla domanda

Documento di identità di entrambi i coniugi, sentenza  o omologa di separazione

Costi e modalità di pagamento

Non ci sono costi

Tempi di conclusione

30 gg

Servizio on-line

Non rientra nella tipologia

Responsabile del procedimento

Francesco Bernabini tel. 0544/485509 e-mail: fbernabini@comune.ravenna.it

U.O. Responsabile dell'Istruttoria

U.o. Sportello Polifunzionale

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale

-

Provvedimento sostituito da dichiarazione dell'interessato o silenzio assenso

Non rientra nella tipologia

Tipologia di atto

Non rientra nella tipologia

Strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale

Ricorso al titolare del potere sostitutivo e/o Difensore Civico

Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Stefano Savini tel 0544/482374 stefanosavini@comune.ravenna.it

Uffici/Servizi/Enti esterni coinvolti nel procedimento

Ufficio di Stato Civile di altro Comune dove fu celebrato il matrimonio

Tempi medi di conclusione del procedimento

30 gg dalla richiesta

Data di aggiornamento

08-01-2025

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