Denominazione procedimento
Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (jure sanguinis)
Descrizione del procedimento
Il Decreto Legge n. 36 del 28 marzo 2025 con l’articolo 3-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha introdotto una rilevante deroga anche all'art. 1 della Legge n. 91/1992 che stabilisce che è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini (principio dello ius sanguinis) .
La norma stabilisce che chi è nato all'estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquisito la cittadinanza italiana, anche qualora la nascita sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del nuovo articolo. Tale previsione incide significativamente sul principio della trasmissibilità della cittadinanza jure sanguinis, ridefinendo in senso restrittivo il concetto di cittadino italiano per discendenza.
Fanno eccezione chi è figlio di padre o madre nato in Italia o di nonno o nonna nati in Italia. Questi potranno ancora richiedere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.
Il procedimento è di competenza del Ministero degli Esteri se il cittadino risiede all’estero, del Comune italiano di residenza se risiede in Italia (Ufficio Stato Civile).
La procedura e la relativa documentazione ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure sangunis sono state formalizzate dalla circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno (disponibile in calce alla pagina).
Chi è presente in Italia per motivi di turismo, una volta presentata all’Ufficio Stato Civile l’idonea documentazione prevista dalla circolare K.28.1, ha il diritto di iscriversi all’anagrafe della popolazione residente entro 90 giorni dall’ingresso nell’Area Schengen.
L’ufficiale di stato civile, tramite la documentazione presentata dall’interessato, deve verificare l’effettiva discendenza da avo italiano e che la trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta a seguito della naturalizzazione straniera dell’avo. Inoltre occorre verificare che la trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente o dal richiedente stesso. A tal fine l’ufficiale di stato civile deve acquisire una Dichiarazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di tutti i Consolati italiani competenti relativamente alle residenze all’estero dell’interessato e dei suoi ascendenti.
Chi discende da persone nate prima del 1 gennaio del 1948 da donne italiane e padri stranieri può ottenere il riconoscimento di cittadinanza solo in via giudiziale (mancata trasmissione della cittadinanza per via materna)
Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:
- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza … al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».
Normativa di riferimento:
Per l'iscrizione anagrafica: L. 24 dicembre 1954 n.1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Circolare Istat serie B n.29/1992;Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2007;
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana: artt. 1 e 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555; artt. 1, 2 e 3 della legge 91/1992; DL 36/2025; Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983; Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023);
Circolari del Ministero dell’Interno: n. K.28.1. dell’8 aprile 1991, n. 28 del 23 dicembre 2002, n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007; Legge 28 maggio 2007, n. 68;
Massimario di Stato civile - edizione 2012 - capitolo IV;
parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.3759-2013 del 20/02/2019.
Ufficio del procedimento
- Area Servizi Alla Cittadinanza E Alla Persona
- Servizio Sportello Per I Cittadini E Servizi Delegati Dallo Stato
- U.o. Sportello Polifunzionale
- Ufficio Di Stato Civile
Indirizzo
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)Requisiti del soggetto che presenta la domanda
Possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis i cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani già iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Ravenna.
Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni
La documentazione viene esaminata, ai fini dell’iscrizione anagrafica, unicamente previo appuntamento da richiedersi all’indrizzo e-mail: cittadinanza@comune.ravenna.it. Per informazioni ulteriori rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile tel.0544/482229-485509 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00.
Documentazione da allegare alla domanda
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- passaporto.
Costi e modalità di pagamento
1 marca da bollo da € 16.00 per l’istanza di avvio del procedimento
Tempi di conclusione
180 gg. esclusi i tempi di risposta delle Ambasciate/Consolati competenti.
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia