Da sabato 11 maggio a domenica 27 ottobre saranno in vigore i provvedimenti di regolamentazione della sosta e dell’accesso dei mezzi motorizzati agli stradelli retrodunali (demanio marittimo) di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme. Da quest’anno l’ordinanza diventa unica (fino all’anno scorso ne veniva redatta una per Marina di Ravenna e una per Punta Marina Terme) e permanente, cioè sarà in vigore ogni anno dal secondo sabato di maggio all’ultima domenica di ottobre.
Nello specifico, a Marina di Ravenna l’ordinanza riguarda il tratto fra lo stradello in prossimità del bagno Waimea e fino al bagno ai Tamerici; a Punta Marina Terme il tratto fra lo stradello in prossimità del bagno Ruvido e fino al bagno Miramare e dal bagno Miramare al Chaplyn.
I provvedimenti sono stati presi per tutelare le caratteristiche ambientali delle zone interessate e l’incolumità delle persone, salvaguardando il passaggio dei pedoni e dei mezzi di servizio e di soccorso.
Prevedono che, nelle zone citate, la sosta e l’accesso dei mezzi motorizzati siano consentiti solo ed esclusivamente nelle specifiche aree, retrostanti gli stabilimenti balneari, autorizzate ai titolari delle concessioni demaniali marittime come ampliamenti stagionali destinati alla sosta dei mezzi motorizzati, che dovranno essere opportunamente segnalate e delimitate a cura dei concessionari al fine di una loro precisa individuazione, prevedendo almeno una postazione per gli utenti diversamente abili, opportunamente segnalata, delimitata con dimensioni minime di 3,20 metri di larghezza e 5 di profondità, posizionata nelle immediate vicinanze dell’accesso allo stabilimento balneare. Tale posto auto deve essere segnalato, a cura e spese del concessionario, con apposito cartello in conformità al codice della strada.
Inoltre l’accesso dei mezzi motorizzati alle aree del demanio marittimo è consentito attraverso gli stradelli retrodunali adiacenti gli stabilimenti balneari esclusivamente per raggiungere le suddette aree di sosta e per consentire il percorso che da queste conduce alla prima uscita dal demanio marittimo.
Le violazioni si configurano quali occupazioni abusive di spazio demaniale marittimo con veicoli, sanzionabili ai sensi dell’articolo 1161 comma 2 del Codice della Navigazione e successive modificazioni e integrazioni (206 euro) e ai sensi del comma 1 dell’articolo 1164 del medesimo Codice della Navigazione (200 euro) qualora si occupi senza averne diritto uno degli spazi riservati ai disabili. Sono inoltre sanzionabili i concessionari qualora non assolvano alle prescrizioni dell’ordinanza.
Trattandosi di Codice della Navigazione non è possibile applicare lo sconto del 30 per cento previsto in caso di sanzioni emesse sulla base del Codice della strada qualora si paghi entro cinque giorni dalla notifica del verbale.