22 Marzo 2020

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 19, A SEGUITO DEL NUOVO DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI OGGI, DOMENICA 22 MARZO

Di seguito un aggiornamento (sintesi a cura dell’ufficio stampa e comunicazione del Comune di Ravenna) sulle principali misure di contenimento della diffusione del virus Covid – 19, a seguito del nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri di oggi, domenica 22 marzo.
Le novità riguardano principalmente le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso. Saranno in vigore da domani, lunedì 23 marzo, a venerdì 3 aprile (le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza).
Le misure contenute in quest’ultimo decreto si sommano a quelle (riferite principalmente alle attività professionali e al commercio al dettaglio) contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo e nell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo, la cui validità, inizialmente fissata al 25 marzo, è stata prorogata al 3 aprile.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI ALL’INGROSSO: tutte sospese ad eccezione di quelle indicate nell’allegato (le attività che sarebbero sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile).
Restano consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia interessata, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 (resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza) – vedi allegato.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia interessata, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti. Non è soggetta a comunicazione l’attività di tali impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI: non sono sospese (restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo).
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: resta fermo quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo e dalle ordinanze regionali – vedi allegato.
SPOSTAMENTI: è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.